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La sentenza emessa dal Giudice di Pace di Termini Imerese, Avv. Giorgia Damiani, rappresenta un importante precedente nella lotta contro le pratiche vessatorie delle compagnie aeree low-cost, in particolare Ryanair.

La decisione del tribunale non solo ha riconosciuto il diritto al risarcimento per un passeggero vittima di un volo annullato senza preavviso, ma ha anche evidenziato l’inefficacia delle clausole contrattuali imposte da Ryanair, spesso utilizzate per eludere le responsabilità verso i consumatori.

 In questo contesto, emerge con forza la figura dell’Avv. Fabio Collavini, titolare del dipartimento legale Salvaviaggio, difensore dell’attore, che ha saputo condurre una battaglia legale esemplare, dimostrando come la tenacia e la competenza possano contrastare i colossi del trasporto aereo.

La vicenda: un volo annullato e una compagnia insensibile

La storia inizia il 30 dicembre 2016, quando l’attore, dopo essersi recato all’aeroporto di Palermo con due ore di anticipo, scopre all’improvviso che il suo volo Ryanair per Roma è stato annullato senza alcuna comunicazione preventiva.

Il passeggero, costretto a rimanere in aeroporto per quattro ore e a raggiungere la destinazione a notte fonda, ha subito un forte stress psicofisico, oltre a un evidente disagio economico e organizzativo.

 Nonostante ciò, Ryanair non ha fornito alcuna assistenza o informativa adeguata, lasciando il passeggero in balia di una situazione già di per sé frustrante.

La difesa di Ryanair: un tentativo di eludere la giustizia italiana

Di fronte alla citazione in giudizio, Ryanair ha cercato di sottrarsi alle proprie responsabilità sollevando un’eccezione di incompetenza, sostenendo che la causa dovesse essere decisa da un tribunale irlandese.

Una mossa tipica delle compagnie aeree low-cost, che spesso inseriscono clausole contrattuali vessatorie per rendere più difficile ai consumatori far valere i propri diritti.

Tuttavia, il Giudice di Pace ha rigettato questa eccezione, ricordando che, in base al Regolamento CE n. 593/2008 (c.d. Roma I) e al Codice del Consumo, il foro competente è quello del domicilio del consumatore. Una decisione che ribadisce l’importanza di tutelare la parte più debole del contratto, ovvero il passeggero.

Il merito della sentenza: un risarcimento doveroso

La sentenza ha riconosciuto il diritto dell’attore a un risarcimento complessivo di € 350,00, suddiviso in € 250,00 per la compensazione finanziaria prevista dal Regolamento n. 261/2004/CE e € 100,00 per il danno morale non patrimoniale.

Quest’ultimo, in particolare, è stato riconosciuto in considerazione del grave disagio psicofisico patito dal passeggero, costretto a trascorrere quattro ore in aeroporto senza alcuna assistenza.

Una decisione che, pur nella sua modestia economica, rappresenta un importante segnale di giustizia per tutti i consumatori che si trovano a subire trattamenti analoghi.

L’Avv. Fabio Collavini: un difensore dei diritti dei passeggeri

In questa vicenda, un ruolo fondamentale è stato svolto dall’Avv. Fabio Collavini, che ha saputo condurre con determinazione e competenza la difesa dell’attore.

Collavini ha dimostrato come, anche di fronte a un colosso come Ryanair, sia possibile far valere i propri diritti, contrastando le pratiche vessatorie e le clausole contrattuali imposte dalle compagnie aeree. La sua vittoria in Tribunale non è solo un successo personale, ma un esempio per tutti i professionisti del diritto che si battono per la tutela dei consumatori.

Ryanair: una politica da cambiare

Questa sentenza rappresenta un monito per Ryanair e per tutte le compagnie aeree low-cost che, pur di massimizzare i profitti, spesso dimenticano i diritti fondamentali dei passeggeri.

Annullamenti di voli senza preavviso, mancata assistenza, clausole contrattuali vessatorie: sono pratiche che devono essere contrastate con fermezza, sia a livello legale che normativo.

La politica di Ryanair, basata su un modello di business che spesso penalizza i consumatori, deve essere ripensata alla luce dei principi di trasparenza, correttezza e rispetto dei diritti dei passeggeri.

Conclusioni

La sentenza del Giudice di Pace di Termini Imerese è un importante passo avanti nella tutela dei diritti dei consumatori nel settore del trasporto aereo. Essa dimostra che, anche di fronte a un gigante come Ryanair, è possibile ottenere giustizia, grazie alla competenza e alla determinazione di professionisti come l’Avv. Fabio Collavini. Ora, spetta alle istituzioni europee e nazionali intervenire per garantire che simili abusi non si ripetano, introducendo norme più stringenti e meccanismi di controllo più efficaci. Nel frattempo, i consumatori possono contare su sentenze come questa, che restituiscono fiducia nella giustizia e nel diritto.

Di seguito la sentenza itegrale:

DI PACE DI TERMINI IMERESE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace, Avv. Giorgia Damiani, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al numero ******* del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili,

promossa da ************, difeso di fiducia

dall’Avv.Fabio Collavini, giusto mandato a margine dell’atto di citazione ATTORE

Contro

Ryanair LTD, in persona del suo responsabile pro-tempore con sede legale a Milano

Piazza della Repubblica 4, rappresentata e difesa dagli Avv.ti *****************, ed elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avv.Lisa Carmelo Gallo sito in San Gregorio di Catania (CT) via Ticino 16, giusta

procura agli atti

CONVENUTA

Oggetto: risarcimento danni per inadempimento contrattuale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, l’attore conveniva, innanzi all’intestato

Ufficio, la Ryanair LTD al fine di ottenere il risarcimento dei danni lamentati in

occasione del ritardo riportato dal volo Ryanair da Palermo a Roma del 30 dicembre

2016. Esponeva l’attore che nonostante fosse arrivato in aeroporto con due ore di

anticipo, soltanto nell’imminenza dell’imbarco prendeva atto dell’annullamento del volo

senza ricevere alcuna preventiva informazione.

Raggiungeva l’aeroporto di Palermo

dopo ben quattro ore di ritardo e a notte fonda in uno stato di forte stress ed insonnia.

Chiedeva pertanto il risarcimento del danno che quantificava nella somma complessiva

di € .700,00 di cui € .250,00 per la compensazione pecuniaria, € .250,00 per il risarcimento

del danno non patrimoniale ed € .200,00 quale importo per mancata informativa ed

assistenza.

Ala prima udienza si costituiva in giudizio la società convenuta, la quale rilevava in via

preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice adito a favore della competenza

giurisdizionale della Corte irlandese, nel merito chiedeva il rigetto di tutte le domande in

quanto infondate in fatto e diritto.

Il procedimento veniva istruito con la documentazione indicata dalle parti e, all’esito

dell’udienza del 23 maggio 2018, il Giudice, dopo che i procuratori delle parti avevano

precisato le proprie conclusioni e su richiesta dei medesime, tratteneva la causa in

decisione. La domanda di parte attrice merita accoglimento.

In via preliminare si rileva che correttamente parte attrice ha iscritto la causa davanti al

Giudice di Pace di Termini Imerese. Si osserva infatti che l’eccezione di incompetenza

deve essere disattesa per non essere stata correttamente formulata in relazione a tutti i

fori ed in particolare a quelli facoltativi di cui all’art.20 c.p.c. ed in relazione al c.d. foro

del consumatore come disciplinato dal Codice del consumo.. Inoltre, in applicazione

dell’art.33 lett.u) del d.Lgs. 206/2005 (Cod. del Consumo) in osservanza del principio di

tutela della parte più debole è applicabile il foro del domicilio del consumatore e sono da

considerarsi vessatorie e, quindi, inefficaci, eventuali pattuizioni contrarie.

Si osserva,

infine, che tale interpretazione risulta, altresì, conforme alla disciplina comunitaria

relativa alla determinazione della legge applicabile. Dalla lettura dell’art. 5 paragrafo 2 del

Regolamento CE n.593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (c.d

Roma 1) si evince che la legge applicabile ad un contratto di trasporto passeggeri ” è

quella del Paese di residenza abituale del passeggero purchè il luogo di partenza o di

destinazione sia situato in tale Paese”.

Nel merito la documentazione agli atti ha dimostrato il danno patito per ritardo del volo

aereo.

Tale fatto trova un riscontro nella documentazione agli atti. La prova pertanto del

danno è in re ipsa. Per quanto concerne il risarcimento deve essere accolta la domanda

attorea limitatamente alla compensazione finanziaria e pertanto si condanna la

compagnia aerea convenuta al pagamento della somma pari ad € .250,00 a titolo di

compensazione finanziaria di cui al Regolamento n.261/2004/CE.

Infine, per ciò che attiene al danno non patrimoniale si rileva, secondo una lettura

costituzionalmente orientata, che la lesione deve avere ad oggetto diritti di rilevanza

costituzionale e che la stessa sia grave e che il danno non sia futile” (cfr. Cass. civ. sez.

un. 1 novembre 2008, n. 26972 e, poi, tra le altre, con Cass., 9 aprile 2009, n. 8703).

Orbene, non par dubbio che lo stare fermi in un aeroporto per ben quattro ore, e il non

potere raggiungere come programmato la propria residenza, determini una lesione e un

pregiudizio alla persona che merita un risarcimento.

 Pertanto appare di giustizia quantificare il danno non patrimoniale nella somma pari di € . 100,00.

Alla luce di tutto quanto sopra indicato, l’importo complessivamente dovuto dalla società

convenuta all’attrice è pari ad €.350,00.

Su tale somma dovranno calcolarsi gli interessi nella misura legale dalla data del

30.12.2016 a quella del saldo effettivo.

Le spese legali del presente procedimento, liquidate come in dispositivo, seguono per

intero la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Termini Imerese, definitivamente pronunciando fra le parti, ogni

diversa istanza disattesa, cosi dispone:

1) Rigetta l’eccezione di competenza del Giudice adito;

2) Accoglie la domanda attorea e condanna la società convenuta Ryanair LTD in

persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento della complessiva

somma pari ad € .350,00 oltre interessi legali.

3) Conseguentemente condanna la Ryanair LTD in persona del legale rappresentante

pro-tempore al pagamento delle spese legali nella somma complessiva di € .600,00

oltre IVA, cpa e spese generali al 15% come per Legge.

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