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La possibilità del consumatore di ottenere autonomamente il risarcimento a seguito di un ritardo, di una cancellazione o di altro disservizio, è di fatto impedita dal muro di gomma dei call center o, nel migliore di casi, di customere care ben organizzati, pronti a negare ogni responsabilità, richiamando le più svariate causa di “forza maggiore”.

Tale atteggiamento delle compagnie aeree non è frutto di una carente gestione, ma di un accurata pianificazione del settore dei claims da parte di società di consulenza che metodicamente si oppongono alle richieste dei passeggeri consapevoli che solo una minima percentuale affronterà un giudizio giudiziale (2%). Non giova ai diritti dei passeggeri, invero, neanche la lentezza del sistema processuale italiano, né l’estrema confusione che la materia internazionale ingenera negli avvocati e nei magistrati, che, spesso, decidono i procedimenti giudiziari loro demandati senza neppure esaminare la specifica materia sul trasporto aereo e le oramai chiare direttive della Corte di Giustizia Europea.

Nel 2005, la necessità di offrire una linea guida necessaria per tutelare i passeggeri di fronte alla posizione di dominanza delle grandi compagnie aeree ha indotto l’Avv. Fabio Collavini, dopo anni di assistenza in favore dei vettori aerei, a creare il primo servizio di consulenza specializzata ed assistenza in favore degli utenti del settore del trasporto aereo e dei turisti in genere, denominato per l’appunto Salvaviaggio.com.

Ebbene, di tale servizio, che si fonda su una valutazione estremamente professionale delle fattispecie e fattiva collaborazione diretta con gli uffici legali delle compagnie aeree e dei maggiori gruppi turistici, nell’arco di questi 8 anni, hanno beneficiato oltre 8.000 passeggeri.

Tuttavia, tale progetto e la stessa idea di fornire una assistenza specializzata ed accreditata con le stesse compagnie aeree, è stata ultimamente snaturata dalla nascita di numerosi “cloni” della Salvaviaggio.com che, senza alcuna reale esperienza nel campo turistico e dei trasporti, si sono proposti in internet con “slogan” o nomi accattivanti, millantando facili rimborsi cosi da ingenerare nei passeggeri forvianti aspettative.

Attenzione quindi a chi vi affidate, in quanto è necessario rivolgersi a professionisti con esperienza accreditata nel settore turistico e della navigazione per poter rispondere propriamente alla chiusura delle compagnie aeree.

E’ necessario rilevare – spiega l’Avv. Collavini – che richiedere semplicemente la compensazione pecuniaria, in alcuni casi, non significa ricevere una reale tutela dei propri diritti, ma accettare rimborsi minimi da parte del vettore aereo, il quale preferisce offrire solo un l’indennizzo base, rimborsando, tuttavia, lautamente gli avvocati che richiedono il rimborso.

Tale condotta non significa assistere seriamente il passeggero ed anzi, pregiudica gli interessi dello stesso subordinandoli alle finalità economiche dei titolari dei vari servizi di assistenza on line.

A ben vedere, inoltre, tali iniziative, non offrono alcuna informazione al passeggero che deve limitarsi a compilare un modulo e a conferire una procura ad un perfetto estraneo.

Non tutti gli avvocati sono uguali, controllatene le credenziali, anche solo digitandone il nominativo su internet e, soprattutto, chiedete di parlare personalmente con il professionista al fine di capire a chi state mettendo in mano i vostri diritti.

Roberta Ubaldini

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