Si segnala grazie all’intervento dell’Avv. Fabio Collavini, un’ulteriore sentenza relativa al ritardo aereo ed alla cancellazione del volo. Il Tribunale di Grosseto, nel confermare la sentenza di condanna del Giudice di Pace avverso la compagnia aerea Iberia, ha valutato un significante aspetto legato al mancato rispetto delle condizioni di volo contrattualmente garantite, affermando che “ai fini della quantificazione del danno bisogna tener conto non solo del pregiudizio subito dall’altro, ma anche dell’illecito arricchimento ottenuto dalla società convenuta non fornendo i servizi previsti dalla normativa citata” (sent. 237/2009, poi confermata nel giudizio d’appello dal Tribunale di Grosseto sent. 130/2011).
Tale pronuncia rileva la circostanza che ove i passeggeri fossero stati informati del rischio di attendere il volo di coincidenza, nella fattispecie quello da Philadelphia /Cancun per 24 ore, mai avrebbero deciso di partire con tale operativo. L’importanza di tale rilievo giurisprudenziale è d’immediata percezione, spiega l’avvocato Collavini, in quanto interviene sulle politiche commerciali delle compagnie aeree, ponendo un freno alle promozioni ed alle garanzie di connessioni da parte dei vettori aerei, seppur nella consapevolezza di effettivi rischi operativi. Per il futuro, pertanto, la compagnia aerea sarà tenuta a risarcire anche tale profilo contrattuale.
Per ogni informazione e assistenza contattaci attraverso la nostra e-mail dedicata info@salvaviaggio.com o compila un modulo relativo alla casistica verificatasi.