L’estate sta per cominciare e migliaia di italiani hanno scelto di affidarsi ad un organizzatore di viaggi (come Alpitour, Eden, I grandi Viaggi, Logitravel ecc..) per evitare problematiche e brutte sorprese nel corso della loro vacanza.
Purtroppo, però, il settore turistico, specialmente nel periodo di picco estivo, può essere caratterizzato da moltissime problematiche organizzative e gestionali.
Seppur recentemente ci sono state sentenze estremamente contraddittorie sul riparto delle responsabilità tra tour operator ed agenzia di viaggi, come quella del Tribunale di Roma Giudice Dott. Martucci – R.g. 3583672019 , sez, XVII che ha completamente confuso i principi della responsabilità tra agente di viaggio e tour operator, la logica e la ratio della norma è stata reiteratamente richiamata dalla Corte di Cassazione.
Con riferimento alla responsabilità̀ dell’agenzia viaggi per il c.d. danno da vacanza rovinata, il giudice di legittimità, ha chiarito che in tema di inadempimento delle obbligazioni derivanti dalla vendita del pacchetto turistico, la regola generale è quella della responsabilità del solo organizzatore del viaggio (c.d. tour operator) e non dell’intermediario (c.d. agenzia viaggi) in relazione alla differenza tra le due figure (Cass. civ., Sez. VI – 3, ord. 02.02.2022, n. 3150– Pres. Amendola – Rel. Rossetti).
La motivazione del Collegio inquadra l’”organizzatore di viaggio” come colui che si obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfettario, a procurare a terzi pacchetti turistici; mentre l’intermediario” come colui che “vende o si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici” realizzati dall’organizzatore.
Non vi sono dubbi sulle nozioni di “organizzatore”, “venditore” ed “intermediario” di viaggi-vacanza: “organizzatore” è chi combina gli elementi del viaggio e li offre al pubblico sotto forma di “pacchetto tutto compreso”; “venditore” o “intermediario” è chi vende i pacchetti realizzati da terzi.
La Cassazione intervenendo nella interpretazione di tale “principio” ha dunque chiarito che tra tali soggetti non si configura una responsabilità̀ solidale, giacché essi sono chiamati a rispondere del danno in misura proporzionale alla propria responsabilità (Cass. civ., 21388/2009; Cass. civ., 16868/2002).
Differenza tra agenzia di viaggio e organizzatore turistico
Quando qualcosa va storto nel corso del tuo viaggio, la prima cosa che solitamente il viaggiatore fa è prendersela con la propria agenzia di viaggio, senza tuttavia considerare che l’agente di viaggio e l’organizzatore di viaggio hanno spesso responsabilità differenti.
Bisogna prima di tutto considerare che l’obbligazione propria del tour operator si distingue da quella dell’intermediario.
Sintetizzando le differenze peculiari tra le due figure turistiche è che l’agente di viaggio, quale intermediario, ha la specifica obbligazione di scegliere con oculatezza l’organizzatore, nel trasmettere tempestivamente le prenotazioni, incassare il prezzo e restituirlo in caso di annullamento.
La corte di Cassazione sez. III, 29/04/2022, n.13511, seppur con riferimento a procedimenti ante riforma del codice del turismo, interessandosi sulla Responsabilità dell’intermediario di viaggi e del venditore di pacchetti vacanza, ha specificato che:
L’intermediario di viaggi (o venditore o “agenzia di viaggi”) risponde delle obbligazioni tipiche di un mandatario o venditore: ad es., scegliere con oculatezza l’organizzatore, trasmettere tempestivamente le prenotazioni, incassare il prezzo o restituirlo in caso di annullamento.
L’intermediario (o venditore che dir si voglia), invece, non è responsabile degli inadempimenti dell’organizzatore o della non rispondenza dei servizi effettivamente offerti a quelli promessi e pubblicizzati, a meno che il viaggiatore o il turista non dimostri che l’intermediario, tenuto conto della natura degli inadempimenti lamentati, conosceva o avrebbe dovuto conoscere, facendo uso della diligenza da lui esigibile in base all’attività esercitata (art. 1176 c.c., comma 2), l’inaffidabilità del tour operator cui si era rivolto, oppure la non rispondenza alla realtà delle prestazioni da quello promesse e pubblicizzate.
Tale differenziazione è stata confermata anche dalla sentenza di Cassazione civile sez. VI, 02/02/2022, n.3150
Sempre con riferimento alla corrispondenza dei servizi promessi e pubblicizzati rispetto a quelli offerti, nel pacchetto turistico “tutto compreso”, la suprema corte ha stabilito che: l’art. 43 comma 1, d. lgs. n. 79 del 2011 (nel testo applicabile “ratione temporis” e cioè anteriore alle modifiche introdotte dal d. lgs. n. 62 del 2018) stabiliva che “l’organizzatore e l’intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità”, ciò significando che l’intermediario di viaggi vacanza (anche detto venditore o agenzia di viaggi) risponde delle obbligazioni tipiche del mandatario o venditore, come ad esempio, della scelta dell’organizzatore, mentre quest’ultimo (anche detto “tour operator”) risponde della non corrispondenza dei servizi promessi e pubblicizzati rispetto a quelli offerti, salvo che il viaggiatore o il turista non dimostri che l’intermediario, tenuto conto degli inadempimenti lamentati, conosceva o avrebbe dovuto conoscere ex art. 1176 c.c. la non affidabilità dell’organizzatore prescelto.
Cassazione civile sez. VI, 02/02/2022, n.3150
Riparto della responsabilità tra agente e tour operator
In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita di un pacchetto turistico, la responsabilità dell’intermediario e quella del tour operator vanno distinte in modo che l’agenzia di viaggi (che agisce al contempo come mandataria all’acquisto per conto del cliente e come mandataria alla vendita per conto del tour operator) risponderà dell’erronea, incompleta, inesatta o mancata prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore, mentre l’organizzatore del viaggio è responsabile del loro corretto espletamento.
Corte appello Palermo sez. III, 29/11/2021, n.1931
Mancato godimento di un viaggio
Nel contratto di intermediazione di viaggio, quale mandato conferito dal viaggiatore all’agenzia di viaggio, la responsabilità dell’intermediario è limitata all’adempimento del mandato ricevuto dal consumatore. Pertanto, l’intermediario non risponde delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, che invece competono al tour operator. Nel caso di specie, relativo all’acquisto di un pacchetto turistico per un viaggio tutto compreso, mai usufruito per la mancata emissione dei titoli di viaggio, il Tribunale ha accolto la domanda degli attori volta a ottenere la restituzione dell’acconto versato all’agenzia di viaggio.
Tribunale Roma sez. XVII, 19/10/2021, n.16301
Tour operator: quando non è responsabile?
L’organizzatore del pacchetto turistico, direttamente vincolato in via contrattuale nei confronti dei viaggiatori, è responsabile del danno subìto dagli stessi, dovuto alla negligenza dell’ausiliare che ha eseguito materialmente la prestazione, della cui condotta il tour operator deve rispondere ai sensi dell’articolo 43, comma 2, del Dlgs 79/2011 (Codice del Turismo), che costituisce specificazione del principio dettato dall’articolo 1228 del Cc, per cui il debitore risponde dei fatti degli ausiliari di cui si serve per eseguire la prestazione.
A ogni modo, la natura oggettiva della responsabilità dell’organizzatore di un viaggio tutto compreso non esonera la parte danneggiata dal dimostrare il fatto nella sua verificazione e il conseguente rapporto di causalità con le conseguenze lesive riportate, analogamente come riconosciuto con riferimento ad altre tipologie di responsabilità.
Nel caso di specie, relativa ai danni subiti da una signora a causa della rottura della sedia sulla quale era seduta durante una cena organizzata, il Tribunale ha ritenuto che alcuna responsabilità possa essere ascritta in capo al tour operator, in considerazione della mancata prova circa l’effettiva modalità di svolgimento dei fatti in merito alla causa della caduta.
Tribunale Prato sez. I, 16/10/2021, n.697
Danno subìto dal turista
Il tour operator deve risarcire i danni che il viaggiatore acquirente del pacchetto turistico subisca a causa di disservizi o carenze nelle prestazioni promesse, in conseguenza del fatto illecito del terzo della cui opera si sia avvalso l’organizzatore; la responsabilità del tour operator trova fondamento non nella colpa nella scelta degli ausiliari o nella vigilanza, ma nel rischio connaturato all’utilizzazione dei terzi nell’adempimento dell’obbligazione.
Tribunale Prato sez. I, 16/10/2021, n.697
Mancato godimento del viaggio di nozze
È infondata la domanda giudiziale con la quale gli sposi, previo accertamento dell’inadempimento contrattuale o, in via subordinata, della responsabilità extracontrattuale del tour operator, chiedano il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti per la totale compromissione del loro viaggio di nozze, laddove non risulti provato l’inadempimento della società convenuta relativamente alla vacanza organizzata. In particolare, laddove gli sposi abbiano avuto sufficienti informazioni sulle condizioni climatiche che rischiavano di trovare nella destinazione prescelta, il maltempo, possibile nel periodo scelto, non può essere evento imputabile alla società convenuta, né può essere considerato evento imprevedibile giustificante il recesso parziale. Nel caso di specie, si trattava di un viaggio di nozze in Giappone e Nuova Caledonia nel periodo dicembre-gennaio.
Tribunale Roma sez. XVII, 16/09/2021, n.14497
Responsabilità dell’organizzatore: ambito e limiti
Nel contratto concluso tra un organizzatore di un viaggio “tutto compreso” e un consumatore, il primo è responsabile nel caso di inadempimento o di cattiva esecuzione di obblighi del prestatore di servizi e, quindi, anche del suo dipendente.
La Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza depositata il 18 marzo nella causa C-578/19 con la quale è stata chiarita la corretta interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, terzo trattino, della direttiva 90/314/CEE del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti “tutto compreso” (abrogata dalla direttiva 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica anche il Regolamento 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE).
La direttiva 2015/2302 è stata recepita in Italia con decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 62. L’articolo 5, che riconosce talune cause di esonero dalla responsabilità dell’organizzatore di un viaggio “tutto compreso”, è stato ripreso dall’articolo 14 della direttiva 2015/2302, con la conseguenza che la pronuncia ha rilievo anche per l’interpretazione di tale ultimo atto.
Corte giustizia UE sez. III, 18/03/2021, n.578
Responsabilità del tour operator per pacchetti turistici tutto compreso
In tema di responsabilità del tour operator, l’art. 1228 c.c., in quanto ascrive al debitore fatti illeciti realizzati dai suoi ausiliari ed arrecati al creditore, rappresenta un’eccezione al sistema della responsabilità contrattuale, ciò in adesione al principio secondo cui nelle prestazioni di impresa (quale è quella turistica, facente parte della “grande distribuzione”), la tendenza è quella di tutelare fino alle estreme conseguenze il creditore-consumatore, che, nel caso dei contratti turistici “tutto compreso”, si trova a dover prendere atto dei collaboratori scelti dal tour operator (vettore aereo, albergatore etc.), non avendo alcuna voce in capitolo nella scelta dei medesimi.
La giurisprudenza di legittimità è conforme nel ritenere che “con il contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico “tutto compreso” sottoscritto dal consumatore sulla base di una articolata proposta contrattuale, spesso contenuta in un depliant illustrativo, l’organizzatore assume specifici obblighi contrattuali, soprattutto di tipo qualitativo, inerenti a modalità del viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi, etc.. Tribunale Roma sez. XVII, 18/11/2019, n.22206
Danni ai viaggiatori causati dalla negligenza del terzo prestatore
L’organizzatrice del pacchetto turistico, direttamente vincolata in via contrattuale nei confronti dei viaggiatori, è responsabile del danno subito dagli stessi dovuto alla negligenza della ausiliare che ha eseguito materialmente la prestazione, della cui condotta il tour operator deve rispondere ai sensi dell’art. 43 comma 2 Codice del turismo, che costituisce specificazione del principio dettato dall’art. 1228 c.c., per cui il debitore risponde dei fatti degli ausiliari di cui si serve per eseguire la prestazione.
Tribunale Milano sez. XI, 24/04/2019, n.4085
Inadempimento del contratto di vendita di pacchetto turistico
Il tour operator è tenuto a rispondere dell’inadempimento del contratto di vendita di pacchetto turistico con il conseguente obbligo di risarcire i danni derivanti al turista acquirente da disservizi o carenze nelle prestazioni promesse e poi concretamente fornite, sia in quanto l’inadempimento risulti imputabile al proprio operato o al fatto dei propri ausiliari, sia in quanto ascrivibile a terzi fornitori di servizi inclusi nel pacchetto turistico, terzi dei quali il tour operator si è servito per l’esecuzione dell’obbligazione.
Tribunale Siena, 04/04/2019, n.356
Responsabilità del tour operator
In base al combinato disposto degli artt. 44 e 46 del Codice del turismo l’organizzatore del viaggio, debitore contrattuale delle prestazioni che formano il pacchetto turistico, è esonerato da responsabilità per i danni alla persona dei viaggiatori ove il danno sia imputabile al fatto del turista o del terzo a carattere imprevedibile ed inevitabile, al caso fortuito o alla forza maggiore.
Tribunale Milano sez. XI, 26/04/2019, n.4102
Pacchetto turistico: responsabilità del tour operator
Il tour operator è direttamente responsabile allorquando l’evento dannoso risulti come nella specie da ascriversi alla condotta colposa del terzo prestatore (nel caso, conducente di taxi) della cui attività comunque si sia avvalso, essendo tenuto al risarcimento dei danni sofferti dal turista-consumatore di pacchetto turistico in conseguenza della medesima, salvo in ogni caso il suo diritto di rivalsa nei confronti del prestatore medesimo.
La responsabilità dell’organizzatore e del venditore di pacchetti turistici trova allora fondamento non già nella colpa nella scelta degli ausiliari o nella vigilanza (giusta differente modello di responsabilità, proprio di altre esperienze, invero non accolto in termini generali nel nostro ordinamento) bensì nel rischio connaturato all’utilizzazione dei terzi nell’adempimento dell’obbligazione.
Tribunale Ancona sez. II, 04/06/2018, n.897
Danno vacanza rovinata: il tour operator risponde dei danni causati dai suoi ausiliari?
In tema di danno da vacanza rovinata, l’organizzatore (tour operator), ossia colui che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfettario a procurare a terzi pacchetti turistici, assume specifici obblighi contrattuali, soprattutto di tipo qualitativo, inerenti, ad esempio, la modalità del viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi.
Pertanto, tranne che nelle ipotesi di caso fortuito, forza maggiore o responsabilità del consumatore, qualora le prestazioni non siano esattamente adempiute, secondo un criterio medio di diligenza valutabile dal giudice del merito, sussiste in capo all’organizzatore la responsabilità contrattuale e il conseguente obbligo risarcitorio.
Tale responsabilità, peraltro, a norma del c.c., art. 1228, sussiste anche nell’ipotesi in cui i fatti illeciti siano realizzati dai suoi ausiliari, poiché, nel caso dei contratti turistici ‘tutto compreso’, il creditore si trova a dover prendere atto dei collaboratori scelti dal tour operator (vettore aereo, albergatore etc.), non avendo alcuna voce in capitolo nella scelta dei medesimi. Corte appello Bari sez. II, 16/01/2018, n.46
Contratto di intermediazione di viaggio
Nel contratto di intermediazione di viaggio è da ravvisare un mandato conferito dal viaggiatore all’agenzia di viaggio. Ne discende che la responsabilità dell’intermediario è limitata all’adempimento del mandato ricevuto dal consumatore e non deve rispondere delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio che invece competono al tour operator.
Tribunale Roma sez. IX, 20/01/2017, n.1000
Quando è esclusa la responsabilità del tour operator?
Deve essere esclusa la responsabilità del “tour operator” per i danni occorsi ad un viaggiatore nel corso di un escursione (nella specie, caduta da un dromedario) allorchè sia accertato che il “tour operator” abbia svolto un ruolo di mera intermediazione nell’acquisto di un’escursione.
Cassazione civile sez. III, 08/05/2015, n.9317
Responsabilità del venditore e del tour operator
Sia il venditore che l’organizzatore di viaggi turistici “tutto compreso” rispondono del danno patito dal viaggiatore, in conseguenza del fatto illecito del terzo della cui opera si siano avvalsi, non a titolo di colpa “in eligendo” o “in vigilando”, ma in virtù della sola assunzione legale del rischio per i danni che possano accadere al viaggiatore.
(In virtù di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito, la quale aveva escluso la responsabilità del tour operator per i danni patiti da un viaggiatore durante un trasferimento in taxi, offerto dall’organizzatore di viaggio, dall’aeroporto all’albergo).
Cassazione civile sez. III, 11/12/2012, n.22619
Inesatto o mancato adempimento delle obbligazioni assunte dal tour operator
In merito all’azione giudiziale promossa al fine di veder risarciti i danni da cd. “vacanza rovinata”, derivanti dall’inesatto o mancato adempimento delle obbligazioni assunte dal tour operator che, all’atto della stipula del contratto abbia venduto un pacchetto turistico comprensivo di ogni confort, sussiste la responsabilità contrattuale del tour operator nel caso in cui quanto pubblicizzato, non rispecchi affatto la realtà dei fatti.
Ne consegue che in applicazione dell’art. 14 d.lg. n. 111 del 1995, in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore ed il venditore sono tenuti al risarcimento del danno secondo le rispettive responsabilità ove non provino che il mancato o inesatto adempimento sia stato determinato da un’impossibilità della prestazione per cause a loro non imputabili.
Tribunale Bologna, 16/06/2010
Responsabilità contrattuale e prova presuntiva
La responsabilità per il danno cagionato al viaggiatore, da parte del tour operator, in relazione alla c.d. vacanza rovinata (ovvero rispetto a tutti i disagi subiti nel corso del viaggio e riconducibili all’inadempimento dell’operatore turistico), deve essere qualificata come responsabilità contrattuale la cui risarcibilità trova la sua origine nell’ambito del d.lg. n. 111 del 1995.
La prova circa l’esistenza di siffatto danno può essere raggiunta anche in via presuntiva e la quantificazione deve essere valutata rifacendosi a considerazioni personalissime in relazione alla rilevanza oggettiva e soggettiva che l’inadempimento del tour operator ha assunto nel contesto del viaggio.
Tribunale Padova, 19/03/2010
Inesatta esecuzione del contratto di viaggio
L’organizzatore di viaggi (tour operator) che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto al risarcimento del danno sofferto dal consumatore per i disagi da quest’ultimo sopportati, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti, ex art. 93 c. Consumo.
Deve pertanto affermarsi la responsabilità del tour operator per l’inesatta esecuzione del contratto di viaggio laddove non provi di non essere stato informato – o comunque di non aver potuto predisporre per causa al medesimo operatore non imputabile – soluzioni alternative per la regolare prosecuzione del viaggio, secondo quanto previsto all’art. 91, comma 4, c. Consumo (già art. 12, d.lg. n.111 del 1995).
Tribunale Bari sez. II, 19/03/2010, n.985
Responsabilità tour operator e liquidazione del danno
Il tour operator non può declinare la propria responsabilità, invocando quella del vettore aereo, perché l’organizzatore del viaggio risponde verso il turista delle inadempienze altrui, salva l’eventuale rivalsa, ai sensi dell’art. 93, cod. cons.
Il turista deve però essere risarcito per la lunga attesa in aeroporto e la mancata adeguata assistenza, in quanto, il tour operator non deve trovarsi in una situazione migliore rispetto a colui che debba risarcire il danno al turista partito in vacanza nonostante il ritardo nell’orario previsto per la partenza dell’aereo. Invero appare ingiusto che il primo debba andare esente da sanzione nonostante il colpevole lungo ritardo e l’inadeguata assistenza, mentre il secondo sia tenuto a pagare i danni subiti dal turista.
Lo stesso ragionamento deve valere, “mutatis mutandi”, guardando all’altra parte del rapporto.
Così come al turista, partito in vacanza nonostante il ritardo imputabile all’organizzatore, è riconosciuto un compenso per il solo fatto del ritardo, allo stesso modo il viaggiatore, che ha rifiutato di partire, stanco della lunghissima attesa per colpa del tour operator, deve avere la giusta compensazione, non potendosi ammettere che l’organizzatore del viaggio trattenga il prezzo del pacchetto non goduto dal turista improvvido senza subire sanzione alcuna per il ritardo a lui imputabile.
Sicché appare giusto che al turista, che abbia rifiutato il viaggio, stanco della lunghissima attesa, sia risarcito il disagio causato dal ritardo e quello prodotto alla mancata adeguata assistenza in aeroporto, allorché vi sia colpa del tour operator.
In siffatta maniera ciascuna parte viene sanzionata per la propria negligenza: da una parte il turista con la perdita del prezzo pagato per l’acquisto del pacchetto, giustamente punito del rifiuto di imbarcarsi su un volo in ritardo, e dall’altra parte il tour operator con la compensazione dovuta per il ritardo colpevole ed il pagamento dei danni ulteriori se sia mancata un’adeguata assistenza.
Alla liquidazione del danno sottendono gli art. 7 e 12 del Regolamento Ce n. 261/2004 che assegnano rispettivamente a ciascun passeggero la compensazione per il ritardo di € 400,00 per le tratte comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri, ed il riconoscimento dei danni ulteriori, quali appunto quelli causati dalla mancata adeguata assistenza.
Giudice di pace Bari, 08/03/2010, n.2178
Risarcimento del danno da vacanza rovinata
Il tour operator è tenuto al risarcimento del danno da vacanza rovinata quando la realtà dei fatti (mare inquinato da idrocarburi e spiaggia sporca) non rispecchia quanto pubblicizzato. Con il contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico “tutto compreso”, sottoscritto dall’utente sulla base di una articolata proposta contrattuale, spesso basata su un dépliant illustrativo, l’organizzatore o il venditore assumono specifici obblighi, soprattutto di tipo qualitativo, riguardo a modalità di viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi etc, che vanno “esattamente” adempiuti.
Pertanto, qualora la prestazione non sia esattamente realizzata, sulla base di un criterio medio di diligenza (art. 1176, comma 1 c.c.) si configura una responsabilità contrattuale, tranne nel caso in cui organizzatore o venditore non forniscano adeguata prova di un inadempimento ad essi non imputabile.
Cassazione civile sez. III, 04/03/2010, n.5189
Acquisto di pacchetti turistici
In materia di rapporti contrattuali derivanti dall’acquisto di pacchetti turistici, il disposto di cui all’art. 14 d.lg. n. 111 del 1995 – emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/Cee – prevede la legittimazione passiva in capo al “tour operator” in caso di controversie determinate dall’inadempimento di fornitura di servizi da questo assemblati, anche e soprattutto al fine di garantire il consumatore dal probabile verificarsi di reciproci addebiti di responsabilità tra il “tour operator” e il vettore aereo.
In ipotesi siffatte, tuttavia, resta fermo, in ogni caso, il diritto di rivalsa del primo nei confronti del fornitore inadempiente, il quale, al fine di andare esente da responsabilità, è tenuto ad assolvere il gravoso onere di provare l’intervenuta adozione di tutte le misure che potevano essergli ragionevolmente imposte per evitare il danno, ovvero la concreta non adottabilità delle medesime.
Nella fattispecie, accertata pertanto la legittimazione passiva del “tour operator” in relazione al danno derivato agli attori dal notevole ritardo registrato in relazione agli orari di partenza e di rientro del volo prenotato, deve al medesimo riconoscersi il diritto di rivalersi nei confronti del vettore aereo inadempiente, al quale solo devono addebitarsi i danni derivanti agli utenti per la diminuzione del periodo di vacanza. Giudice di pace Milano sez. II, 14/09/2009, n.16935
in caso di disagi nelcorso del tuo viaggio affidati all’esperienza di Salvaviaggio
Nella speranza che questo articolo, abbia aiutato a chiarire i rapporti tra gente di viaggio e organizzatore turistico, in caso di problematiche avute nel corso del tuo viaggio, saremo lieti di esaminare gratuitamente a tua problematica
Come vengono quantificati i danni da vacanza rovinata? Lo stabilisce la sentenza n.1304/2014 del Tribunale di Como. La liquidazione dei danni “è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito”, sia nel caso in cui sia complesso determinare l’ammontare sia nel caso in cui sia impossibile.
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