In questi giorni la sezione legale della Salvaviaggio sta esaminando molte richieste da passeggeri che lamentano di aver ricevuto un risarcimento inferiore a quanto previsto dalla legge in caso di ritardo aereo.
Il rischio di richiedere autonomamente il risarcimento in caso di ritardo aereo
Molti passeggeri che subiscono un disservizio nel corso del proprio volo, ritengono di poter ottenere un congruo risarcimento in autotutela.
Le compagnie aeree, infatti, pubblicizzano un servizio di assistenza in caso di cancellazione del volo e ritardo aereo, inducendo il passeggero ad avanzare autonomamente senza alcun supporto legale la domanda di rimborso.
Attenzione alle offerte dei vettori aerei
I rimborsi offerti sono spesso ridotti dalla metà ad un terzo rispetto all’importo effettivamente dovuto al passeggero.
Seppur sia legittimo raggiungere un accordo transattivo che conprenda “reciproche concessioni e riduzioni”, deve eessere sempre tenuto a mente che l’applicazione e le modalità di protezione previste dal Regolamento (CE) n. 261/2004 non possono essere oggetto di restrizione o rinunce.
Attenzione quindi, quando gli uffici legali delle compagnie aeree richiamano clausole derogatorie o restrittive del contratto di trasporto.
Ricorda che tali clausole sono nulle!
Se ti sei trovato in questa situazione, a causa di una non corretta informazione dei tuoi diritti ed hai accettato una compensazione pecuniaria inferiore a quella prevista, ricorda che hai diritto di ottenere una compensazione integrativa.
Hai sempre diritto al risarcimento del danno supplementare
Ma non è finita qui.
Seppure i siti on line pubblicizzano solo la compensazione pecuniaria da 250 a 600 euro, devi sapere che oltre all’assistenza ed alla compensazione pecuniaria, hai sempre diritto ad ottenere un risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del ritardo prolungato o della tua cancellazione del volo; infatti.
Questo perchè il Regolamento (CE) n. 261/2004 lascia impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare sempre previsto dalla Convenzione di Montreal, sino a 5700 euro circa (4694 DSP).
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