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La signora Rosamaria è stata abbandonata in aeroporto per oltre 8 ore a causa della cancellazione del volo che avrebbe dovuto portarla da Roma a Barcellona.

La sig.ra Rosamaria ha 75 anni e non è esperta di internet, ne’ possiede uno Spid o un computer.

Durante l’attesa in aeroporto ha letto che in caso di ritardo di due ore la compagnia aerea avrebbe dovuto offrire l’importo di euro 250.

Pertanto, arrivata destinazione, la Signora Rosamaria si è rivolta al personale della Ryanair chiedendo se le spettasse un risarcimento.

Il personale di terra della Ryanair le ha comunicato che per richiedere la compensazione pecuniaria doveva inviare una diffida alla compagnia aerea e poi affrontare una conciliazione web.

La sig.ra Rosamaria, ovviamente, non sa come scrivere una diffida, né’ ha competenze giuridiche nella materia del diritto del trasporto aereo.

Non sa nepure dove sia la sede della compagnia aerea.

Quanto accaduto alla Sig.ra Rosamaria succederà a moltissimi passeggeri della Ryanair che subiscono un ritardo aereo, una cancellazione o un overbooking.

Come faranno i passeggeri per avere tutela dei propri diritti

E’ evidente, che la nuova procedura alternativa per la risoluzione delle conttoversie violi i diritti dei passeggeri.

Fortunatamente la Costituzione italiana all’Art. 24 garantisce una tutela legale al cittadino.

I legali dello studio Collavini, grazie al dipartimento Salvaviaggio, hanno aiutato la sig.ra Mariarosa, studiando la fattispecie, redigendo e notificando la messa in mora nei confronti della compagnia aerea.

Ryanair, dopo oltare 9 mesi ha riconosciuto la compensazione nei confronti della passeggera, tuttavia negando rimborso dei costinprestati per l’assistenza legale.

Inevitabile che l’offerta non possa essere accettata in quanto la Sig.ra Rosamaria è stata costretta a sostenere i costi per richiedere l’ausilio di un avvocato esperto al fine di ottenere quanto la compagni aerea avrebbe dovuto offrire per legge.

Che cos’è la procedura di conciliazione imposta dalle compagnie aeree?

Sicuramente l’introduzione di un obbligo di diffida e di una complicata procedura di conciliazione è un metodo per limitare le richieste di rimborso verso le compagnie aeree da parte della claim Agency.
La conciliazione, in pratica, è una procedura di alternative dispute resolution (“ADR”) che in linea teorica consente di risolvere una controversia con il vettore aereo presentando un’istanza ad un soggetto terzo, esperto ed imparziale che adotterà una decisione in breve tempo. 

Ma tale procedura sarebbe dovuta essere veloce e di semplica attuazione.

Ed invece, il legislatore ha creato un impianto palesemente diretto a complicare la richieste ed i diritti dei passeggeri.

Del tutto immotivata è stata dunque l’introduzione di un doppio filtro, che, in considerazione della specifica materia del trasporto aereo rende impossibile, per un consumatore medio, ottenere stragiudizialmente il risarcimen to del danno da ritardo aereo.

A partire dal 27 febbraio 2023, così come previsto dall’art. 10 della legge n. 118 del 2022, prima di poter agire in giudizio nei confronti del vettore aereo, il passegegro deve notificare una diffida formale alla compagnia aerea e poi ad esperire un tentativo obbligatorio di conciliazione all’ART con modalità e nei termini estremamente complessi.

In base alla nuova disciplina, infatti, non solo è stata prevista una la Diffida aggravata da un termione di 30 giorni di attesa, ma è stato imposto anche un tentativo obbligatorio di conciliazione è una “condizione di procedibilità” dell’eventuale azione giudiziale.

Pertanto, per agire in giudizio dovrai attendere almeno 60 giorni ed esperire in tale termine la diffida e poi il tentativo obbligatorio di conciliazione.

Senza queste complesse attività le compagnie aeree saranno inattaccabili in quanto ogni azione risarcitoria verrà dichiarata improcedibile dal giudice adito.

Il tentativo obbligatorio di conciliazione è diretto alla risoluzione di controversie relative:

  • ai disservizi subiti dai passeggeri ai sensi del Regolamento CE n. 261/2004 per negato imbarco, cancellazione del volo e ritardo prolungato;
  • ai diritti dei passeggeri con disabilità e mobilità ridotta ai sensi del Regolamento CE n. 1107/2006.

Quando si può attivare un tentativo obbligatorio di conciliazione?

Puoi attivare il tentativo obbligatorio di conciliazione se hai già inviato una diffida alla Ryanair e sei rimasto insoddisfatto della risposta ricevuta o non hai ricevuto alcuna risposta entro 30 giorni. La Ryanair parta di contattare il servizio di assistenza clienti richiamando l’art. 15 delle Condizioni Generali di Trasporto Ryanair. Tuttavia è necessario notificare una vera e propria diffida alal compagnia aerea.

Dove attivare un tentativo obbligatorio di conciliazione?

Il tentativo obbligatorio di conciliazione può essere esperito alternativamente:

  • dinanzi a un organismo ADR iscritto nella lista di cui all’art. 141-decies, comma 1, del Codice del Consumo, inclusi gli organismi di negoziazione paritetica (la lista è disponibile sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico, a questo link);
  • attraverso la piattaforma ConciliaWeb messa a disposizione dalla Autorità di Regolazione dei Trasporti (“ART”). [WFW1] 

Entrambe le procedure cono estremamente complicate e necessitamo l’ausilio di un avvocato espero in grado di contrastare le argomentazioni delle compagnie aeree.

Ciascun organismo di conciliazione, infatti, dispone di un proprio regolamento, generalmente messo a disposizione degli utenti sul proprio sito web.

Come funziona il tentativo obbligatorio di conciliazione mediante la piattaforma ConciliaWeb?

Per le conciliazioni gestite dall’ART attraverso la piattaforma ConciliaWeb, sussistino molti passaggi obbligatori che se non adempiuti bloccano la procedura.

L’istanza di conciliazione, infatti, dovrà contenere le seguenti informazioni: 

  • il tuo nome, cognome, residenza o domicilio;
  • l’indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni relative alla procedura ed il tuo numero di telefono;
  • l’indicazione dell’operatore nei confronti del quale presenti la tua istanza (Ryanair);
  • i dettagli del tuo viaggio, indicando l’aeroporto di arrivo e/o di destinazione ed i relativi orari di partenza ed arrivo;
  • la descrizione dei fatti che hanno dato origine alla controversia;
  • le tue richieste nei confronti di Ryanair (anche di natura economica).

Dovranno inoltre essere allegati i seguenti documenti: 

  • copia del reclamo che hai presentato personalmente a Ryanair e la relativa risposta (se ricevuta);
  • nel caso in cui hai agito in giudizio senza prima aver esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, la copia dell’eventuale provvedimento del giudice che dispone l’esperimento del tentativo di conciliazione;
  • copia del titolo di viaggio;
  • se presenti l’istanza tramite un tuo delegato, una copia di un tuo documento di identità e del mandato con cui incarichi il tuo delegato di presentare l’istanza per tuo conto e in tuo nome; in questo caso ricordati di sottoscrivere un mandato e di indicare, in ogni caso, un tuo indirizzo di posta elettronica e un tuo recapito telefonico.

L’Autorità di Regolamentazione Trasporti può rifiutare di trattare la tua istanza di conciliazione se: 

  • è trascorso più di un anno da quando hai presentato il tuo reclamo a Ryanair;
  • non hai presentato preventivamente un reclamo o una richiesta di rimborso a Ryanair; in questo caso potrai presentare una nuova istanza all’ART solo dopo aver inviato un reclamo a Ryanair (e se sei rimasto insoddisfatto della risposta ricevuta ovvero non hai ricevuto risposta entro 30 giorni);
  • non hai indicato nell’istanza tutte le informazioni necessarie oppure non hai allegato tutti i documenti (l’ART potrebbe chiederti di integrare le informazioni e/o la documentazione);
  • l’istanza non è relativa ad un disservizio subito ai sensi del Regolamento CE n. 261/2004 (quale ad esempio il negato imbarco, la cancellazione del volo e il ritardo prolungato) e/o alla violazione di un diritto garantito ai sensi del Regolamento CE n. 1107/2006, relativo ai diritti dei passeggeri con disabilità e mobilità ridotta;
  • hai già presentato un’istanza per i medesimi motivi e quest’ultima è stata archiviata dall’ART perché hai rinunciato all’istanza oppure non hai preso parte alla conciliazione;
  • la stessa controversia è pendente dinanzi ad un tribunale oppure hai già presentato l’istanza di conciliazione davanti ad un altro organismo ADR iscritto nella lista di cui all’art. 141-decies, comma 1, del Codice del Consumo.

Il dato preoccupante è che una volta presentata l’istanza, l’ART nominerà un conciliatore che non conosce le problematiche legate alla materia del trasporto aereo e che non sarà in grado di che si veicolare la procedura di conciliazione.

La procedura di conciliazione si svolgerà tramite lo scambio non simultaneo di comunicazioni elettroniche tra le parti ed il conciliatore sulla piattaforma ConciliaWeb. 

Se la controversia fosse particolarmente complessa, il conciliatore potrebbe decidere di convocare le parti in udienza; all’udienza potrai partecipare personalmente o farti rappresentare da un tuo delegato. 

Per questo motivo è sempe necessario un avvocato esperto che conosca il settore turistico e dei trasporti.

La conciliazione gestita dall’ART mediante la piattaforma Conciliaweb si potrà concludere con un verbale di accordo o di fallita conciliazione, che dovrà essere sottoscritto dal conciliatore, dalle parti ed eventualmente dai loro avvocati.

Ai fini del ricorso giurisdizionale la condizione di procedibilità si considera comunque avverata trascorsi 30 giorni dalla proposizione dell’istanza di conciliazione.

In questo caso, se deciderai di agire in giudizio, il tentativo di conciliazione sarà dichiarato estinto. 

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