In caso di mancato tempestivo arrivo del bagaglio all´ aeroporto di destinazione, il viaggiatore ha diritto al risarcimento nei confronti del vettore tanto del danno patrimoniale subito a seguito della mancata riconsegna del bagaglio, che del danno esistenziale per il disagio subito.
È dunque evidente che, anche quando non siano state sopportate spese patrimoniali ingenti in conseguenza della ritardata partenza da parte del passeggero è possibile richiedere ugualmente un risarcimento del danno non patrimoniale corrispondente al disagio sofferto.
Viene dunque confermata la risarcibilità dell´attesa in tutti i suoi aspetti (Giudice di Pace di Ancona – D.G. C. Soc. Alitalia).
Avv. Fabio Collavini