Con la sentenza del 28 ottobre 2024, il Tar Piemonte, confermando lecritiche rivolte dai legali della Salvaviaggio alle decisioni Governative, ha dichiarato illegittima la procedura ti conciliazione obbligatoria imposta dal governo, In quanto lesiva dei diritti dei passeggeri.
In altri termini il Tribunale amministrativo ha confermato illegittimo il provvedimento che prevedeva che il passeggero quale parte debole del rapporto, per ottenere la rimozione del pregiudizio asseritamente arrecatogli dal disservizio del vettore, dovesse sottostare ad una sorta di ‘doppio filtro’ che, non solo non è previsto dal Regolamento comunitario direttamente applicabile alla fattispecie, ma che, inoltre, si palesa quale ingiustificato ostacolo al diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva con il risultato di rendere eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (nella specie, il diritto alla compensazione pecuniaria).
Il Tar ha dunque confermato che la procedura ART ove obbligatoria esporrebbe il rischio concreto che il passeggero, non essendo assistito da un legale, possa facilmente desistere dall’esercizio dei propri diritti davanti a compagnie che, invece, già in sede conciliativa sono rappresentate da legali, così come è parimenti evidente che il passeggero consumatore, per evitare tutto ciò, dovrebbe a sua volta avvalersi dell’ausilio di un legale, sostenendone i relativi costi che si aggiungerebbero a quelli che il consumatore stesso dovrà poi sostenere a fronte di un’azione giurisdizionale.
E’ stato altresì evidenziato, che, laddove il consumatore sia privo di assistenza, la procedura per l’inoltro della richiesta di conciliazione si presenterebbe una problematica scoraggiante per numerosi passeggeri, in quanto la piattaforma “Conciliaweb” prevede esclusivamente un meccanismo di accesso con la c.d. autenticazione digitale (cfr. ricorso, pag. 17; cfr. altresì: Corte Giustizia Unione Europea, Sez. IV, 18 marzo 2010, C-317/08, punto 58; Corte Giustizia Unione Europea, Sez. I, 14 giugno 2017, C-75/16, punto 61), di cui è sprovvista ancora oggi una parte consistente della popolazione, come si evince peraltro dai dati numerici indicati dalla parte resistente (cfr. memoria ART depositata in data k28.04.2023, pagg. 48 e 49).
In tempi non sospetti, avevamo contestato che negli ultimi 10 anni il trasporto aereo passeggeri ed in particolare la tutela dei diritti di chi viaggia era stata condizionata da una serie di interventi legislativi e regolamentari estremamente vessatori.
Le compagnie aeree, dopo anni di tentativi, sono riuscite a superare le barriere delle tutele normative poste a in favore del consumatore, gravandolo con termini e scadenze.
I recenti interventi normativi, avevanocompletamente azzerato i diritti dei passeggeri, obbligandoli ad una complicata e ferraginosa procedura obbligatoria, per otterenere un risarcimento in passato automaticamente previsto dalla legge.
Finalmente è stata abrogata l’irrazionale norma che obbligava il pqsseggero che subiva un ritardo aereo o la cancellazione del proprio volo, ad intraprendere una complessa procedura per indurre i vettori a risarcire il danno da ritardo aereo.
Avevamo contestato che dal 1 marzo 2023, in caso di cancellazione del volo e di ritardo aereo, il passegegro doveva necessariamente rivolgerti ad un avvocato
Ci spegniamo meglio.
Con l’entrata in vigore del criticato regolamento adottato ai sensi dell’articolo 10 della legge 5 agosto 2022, n. 118, delibera n. 21/2023 del 8 febbraio 2023, il passeggero che subisce un disservizio ai sensi del Reg. Ce 261/04, dovrà seguire una complicatissima procedura obbligatoria, affrontando molteplici tecnicismi.
1. OBBLIGO DI DIFFIDARE E METTERE IN MORA LA COMPAGNIA AEREA
Inviare una formale diffida spiegando i fatti e le ragioni della richiesta risarcitoria, alla compagnia aerea ed attendere 30 giorni senza poter svolgere alcun tipo di attività, in attesa della determinazione della compagnia aerea.
È evidente che, per inviare una diffida, il passeggero debba prima di tutto conoscere i principi normativi che regolamentano il complesso settore del trasporto aereo.
Sarà dunque necessario affidarsi ad un professionista esperto, in grado di formalizzare in una domanda risarcitoria i diritti violati dall’inadempimento del vettore, nel rispetto dei principi normativi, per non incorrere in errori che potrebbero pregiudicare il diritto al risarcimento del danno sofferto.
Inoltre, l’ausilio tecnico di uno studio legale specializzato è essenziale per individuare il soggetto legittimato e la sede della compagnia aerea, nel rispetto delle tempistiche di legge.
Importante rilevare che la normativa sulla tutela dei diritti dei passeggeri, che come noto non prevede l’istituto della prescrizione.
L’obbligo di una diffida, pertanto deve ritenersi contrario alle finalità di una norma (il Reg. ce 261/04) creato per tutelare il passeggero di fronte alla posizione di dominanza dei vettori aerei.
La compagnia aerea, in sostanza, in caso di cancellazione del volo e ritardo aereo dovrebbe, a rigor di legge, informare assistere ed offrire la compensazione pecuniaria prevista dal Reg. Ce 261/04.
Il sostanza, l’esatto contrario di quanto previsto dalla delibera dell’Autorità di Regolamentazione dei trasporti.
2.OBBLIGO DI EFFETTUARE IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE INNANZI ALL’ART (Autorità di Regolamentazione dei trasporti)
Effettuata questa prima attività, se il passeggero non riceve risposta da parte della compagnia aerea nel termine di 30 giorni, il passeggero dovrà iniziare – un’altra volta- una complessa attività diretta ad ottenere un nuovo tentativo di conciliazione, innanzi all’Autorità di Regolamentazione dei Trasporti.
Ritieni che effettuare una nuova procedura per indurre la compagnia aerea ad un bonario componimento dopo aver inviato una diffida ed atteso 30 giorni sia illogico, dilatorio, inutile ed eccessivamente oneroso?
Come darti torto.
3. DEPOSITO DI UN RICORSO INNANZI IL GIUDICE DI PACE COMPETENTE
Infine, dopo aver superato gli ostacoli di ben due filtri di procedibilità, il passeggero indomito dovrà, sempre con l’ausilio di un legale, dovrà affrontare la fase del contenzioso.
Quanta attività inutile, vero?
Ti sei mai chiesto perché sia stata necessaria questa ingiusta rivoluzione in danno dei diritti dei passegegri?
La risposta è semplice:
Le Claim Agency
In Italia, le compagnie aeree sono state attaccata da una moltitudine di società, alle volte mascherate da associazioni passeggeri, che pubblicizzano massivamente la possibilità di ottenere compensazioni pecuniarie, senza alcuna personalizzazione degli interessi del passeggero.
La ricezione di migliaia di richieste ogni giorno ha costretto i vettori aerei a richiedere alle Autorità di controllo un triplice filtro per ostacolare la metodica richiesta di ingiustificati rimborsi.
Rifletti un attimo.
Le società di capitali hanno come unico interesse quello speculativo.
Pertanto, antepongono necessariamente le esigenze di guadagno commerciale gli interessi dei passeggeri.
Nella pratica, le compagnie aeree vessate da migliaia di richieste preferivano concedere il minimo della compensazione pecuniaria in favore del passeggero e concedere delle fee a queste claim agency.
In sostanza il passeggero che si affidava on line a della claim agency non veniva effettivamente tutelato, ma le compagnie aeree sostenevano ugualmente ingenti esborsi economici per soddisfare le richieste delle società, che in modo speculativo richiedevano migliaia di rimborsi ogni giorno.
Ecco le ragioni di tale riforma. Limitare l’intento speculativo delle società che con messaggi pubblicitari accattivanti propongono facili rimborsi, senza dare una corretta informazione ai passeggeri.
La soluzione che si prospetta nel 2023 è, dunque, tornare al dialogo con le compagnie aeree, ad avere un rapporto diretto con avvocati e consulenti specializzati nel settore del diritto turistico, evitando di affidarsi a società di recupero credito.
Salvaviaggio è un portale creato dallo studio legale Collavini Lawfirm, che ha il solo fine di dare informazioni ed assistenza specializzata in favore di chi viaggia, con il solo fine di far ottenere a chi subisce un inadempimento la tutela massima prevista dalla complessa normativa di settore.
AFFIDATI AD UN AVVOCATO SPECIALIZZATO NEL DIRITTO TURISTICO
Anche se da ootobre 2024, l’obbligo del doppio filtro di procedibilità è stato abrogato è estremamamente importante avere un referente specializzato nel diritto turistico
Chi viaggia, dovrebbe sempre avere un referente a cui rivolgersi, in caso di problematiche.
Per questo motivo in caso avessi bisogno di supporto nel corso del tuo volo, potrai affidarti alla nostra esperienza, saremo lieti di asssiterti e rappresentare per tuo conto alla compagnia, al tour oprator, all’agenzia di viaggi ed alche alal struttura alberghiera, aerea la tua problematica in tempo reale.
Per essere risarcito in conseguenza di un volo cancellato, di un ritardo aereo o di uno smarrimento del bagaglio, o di qualsiasi altra problematica verificatasi nella fasi del tuo viaggio, affidati a Salvaviaggio, potrai agevolmente:
- 1.compilare il modulo di assistenza presente sul nostro sito;
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