Sempre più spesso si è coinvolti in cancellazioni o ritardi aereo che incidono negativamente sui nostri programmi.
Se ti stai chiedendo se ti spetta un risarcimento, anche se il tuo volo ha avuto un ritardo di appena 3 ore, possiamo confermarti che hai diritto ad un indennizzo monetario, denominato Compensazione pecuniaria.
Ma cos’è la compensazione pecuniaria?
Per compensazione pecuniaria deve intendersi un importo predeterminato che la compagnia aerea deve versare in modo automatico e forfettario in favore del passeggero in caso di ritardi del volo, cancellazione oppure imbarco negato.
Come leggerai di seguito tali importi vengono calcolati in relazione alla lunghezza della tratta aerea.
Questa modalità è stata adottata dalla comunità europea per dare una anticipazione del risarcimento effettivamente subito dal passeggero, esclusivamente per i ritardi di modica entità con connessione Europea.
Ha quindi una portata residuale, seppur molto utile, perché permette di compensare nell’immediato il passeggero in base agli importi standard predeterminati, lpermettendo in ogni caso di agire per il maggior risarcimento dei pregiudizi e dei danni individuali derivanti dalla perdita di chance causata dal ritardo aereo (motivazione del viaggio, impegni personali, eccessiva durata dell’attesa in aeroporto superiore alle 24 ore, danni patrimoniale conseguenti).
Il Reg. Ce 261/04 prevede che la Compensazione pecuniaria è prevista esclusivamente in 3 casi:
- Negato imbarco (overbooking)
- cancellazione del volo;
- ritardo aereo
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In tali casi dovrà essere prestata assistenza ai passeggeri. L’articolo 9 intitolato “Diritto ad assistenza” prevede che il vettore assicuri ai passeggeri costretti all’attesa pasti e bevande.
Se il ritardo del volo si protrae è prevista anche la sistemazione in albergo. Il trasporto tra l’aeroporto e l’Hotel sarà a carico del vettore.
Il secondo comma dello stesso articolo 9 prevede che il passeggero possa effettuare due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica. Particolare attenzione dovrà essere data alle persone con mobilità ridotta e dei loro accompagnatori, nonché ai bambini non accompagnati.
L’articolo 7 del citato Regolamento Ue 261/2004 prevede che al passeggero venga corrisposto, da parte della compagnia aerea, un indennizzo monetario stabilito in base alla lunghezza della tratta aerea.
Precisamente la compensazione pecuniaria viene così stabilita:
- a) 250,00 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;
- b) 400,00 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri;
- c) 600,00 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).
La compagnia potrà pagare tali importi in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari, o, previo accordo firmato dal passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi.
Detti importi possono essere ridotti del 50% se ai passeggeri è offerto di raggiungere la loro destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo a norma dell’articolo 8 del Regolamento 261/2004, sempre che l’orario di arrivo non superi l’orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato:
- a) di due ore, per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km; o
- b) di tre ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese fra 1500 e 3500 km[3];
- c) di quattro ore, per le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b).
Il vettore aereo avrà l’obbligo di informare i passeggeri in merito ai loro diritti in caso di ritardo nella partenza del volo con un avviso contenente il seguente testo: “In caso di negato imbarco o di volo cancellato o ritardato di almeno due ore, rivolgersi al banco di accettazione o alla porta di imbarco per ottenere il testo che enumera i diritti del passeggero, in particolare in materia di compensazione pecuniaria e di assistenza“. Se poi il passeggero subisce il ritardo che eccede i limiti orari sopradetti scatta per il vettore aereo l’obbligo di consegnare a ciascun passeggero un avviso scritto contenente le regole in materia di compensazione pecuniaria ed assistenza ai sensi del regolamento Ue 261/2004.
Va ricordato che in base all’articolo 3 del Regolamento Ue 261/2004 il diritto alla compensazione pecuniaria non si applica ai passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico. Tuttavia esso si applica ai passeggeri titolari di biglietti emessi nel quadro di un programma c.d. Frequent Flyer o di altri programmi commerciali dei vettori aerei o degli operatori turistici.
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