Tutela del passeggero in caso di ritardo aereo
Le statistiche confermano un sensibile aumento dei disservizi della compagnia aerea Wizz Air in aeroporto.
Cosa dice il Dlgs 69 del 2006 in caso di mancato rispetto del Reg. Ce 261/04
Per indurre la compagnia aerea ad assistere i passeggeri in modo adeguato è possibile denunciare ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2006, n. 69, la violazione da parte della Compagnia aerea Wizz Air dei diritti dei paseggeri contenuti nelle disposizioni previste dagli art. 5, 6, 9 e 14 del Reg. Ce 261/04.
In caso di un ritardo aereo grave Wizz Air deve:
- offrire la dovuta informazione sulle cause della mancata partenza;
- assistere i passeggeri;
- rassicurare i passeggeri sull’effettiva riprotezione
Nel caso Wizz Air non adempia a tali obblighi è possibile richiedere all’ENAC quale responsabile dell’applicazione del Regolamento 261/04, di valutare la condotta posta in essere da parte delle Compagnia aerea ungherese e per l’effetto far IRROGARE le sanzioni amministrative previste negli articoli, 5 – 8 del D.lgs 69/06, di seguito elencati:
Sanzione ex art. 5 – Ritardo aereo
Ex art. 5 del Dlgs. 69/06 allorquando il vettore aereo viola le disposizioni previste dall’articolo 6 del Regolamento 261/04, è prevista la sanzione amministrativa da euro duemilacinquecento ad euro diecimila, per mancata assistenza e negata fornitura:
a) a pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa;
b) la possibilità di effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica. di offrire
c) di offrire l’informativa sulla possibilità di ottenere il rimborso del biglietto aereo entro sette giorni, secondo quanto previsto nell’articolo 7, paragrafo 3, del prezzo pieno del biglietto, così costringendoli ad una estenuante attesa in aeroporto.
Sanzione ex art. 8 Obbligo d’informazione
II. Se Wizz Air è stata inadempiente a quanto previsto dall’art. 14 Reg. Ce 261/04 è soggetta alla sanzione amministrativa da euro duemilacinquecento a euro diecimila come disposto dall’art. 8 del D.lgs 69/06.
Non tutti sanno che Il vettore aereo può essere sanzionato in caso non abbia informato i passeggeri in merito ai loro diritti, omettendo:
1. “Di affiggere, in modo chiaramente visibile e leggibile per i passeggeri, un avviso contenente il testo seguente: “In caso di negato imbarco o di volo cancellato o ritardato di almeno due ore, rivolgersi al banco di accettazione o alla porta di imbarco per ottenere il testo che enumera i diritti del passeggero, in particolare in materia di compensazione pecuniaria e di assistenza“.
2. “Di presentare ad ogni passeggero interessato un avviso scritto contenente le regole in materia di compensazione pecuniaria ed assistenza ai sensi del Reg. ce 261/04”.
3.“Di informare I passeggeri per iscritto le informazioni occorrenti per prendere contatto con l’organismo nazionale designato di cui all’articolo 16”.
Inoltre, l’intervento sanzionatorio dell’ Ente Nazionale a tutela del trasporto aereo, è previsto per omesso:
Se hai subito un ritardo aereo o anche solo la mancata assistenza nel corso del tuo volo o ritieni che Wizz Air abbia omesso di effettuare la procedura di assistenza in caso di Overbooking, inoltra nostro tramite, una richiesta di accertamento all’ENAC e fatti assistere verificare se la compagnia aerea è passibile di sanzioni e per ottenere il tuo risarcimento immediato.
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