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Ryanair è stata recentemente denunciata da una coppia di passeggeri romani per aver addebitato loro un supplemento a titolo di penale di 181,50 euro al momento dell’imbarco su un volo Brindisi-Roma Fiumicino.

I passeggeri hanno affermato di aver regolarmente acquistato ed effettuato il check-in online per il volo, ma che, al momento dell’imbarco, sono stati accusati di aver imbarcato un bagaglio a mano di peso superiore al consentito.

La coppia, incredula, ha respinto le accuse, affermando di aver seguito le regole di Ryanair e di aver imbarcato solo un bagaglio a mano di dimensioni e peso consentiti.

Tuttavia, viaggiando con una minore di 2 anni, la coppia decideva di pagare tale ingiustificata penale, riservandosi di richiedere la restituzione di quanto obbligata a corrispondere.

La denuncia dei passeggeri nei confronti di Ryanair

A seguito della denuncia in tribunale dei passeggeri, Ryanair ha completamente cambiato versione.

A detta dei legali del vettore aereo i passeggeri avevano effettuato il check-in tardivamente, non avendo effettuato il check-in on line entro le due ore.

La nullità di penali e condizioni vessatorie nel contratto di trasporto Ryanair

Ryanair afferma, in violazione di qualsivoglia principio giuridico e processuale che sussisterebbe un obbligo del passeggero di effettuare il Check-in entro due ore prima dell’imbarco.

Non rispettare tale termine temporale, darebbe il diritto alla Ryanair di applicare una penale che nel caso di specie sarebbe stata di euro 60,5 per passeggero.

Tale singolare pretesa sarebbe legittimata, a detta della Ryanair, dall’inserimento di una clausola penale, nel caso un passeggero non effettuasse  la procedura di check-in on line entro 2 ore prima della partenza.

È di immediata evidenza la nullità di una condizione diretta ad imporre una complessa procedura attraverso un sistema telematico tra l’altro condizionata ad un limite temporale.

La nullità della clausole vessatorie nel contratto di viaggio Ryanair

Proprio in relazione alle clausole inserite da parte della compagnia aerea  si è espressa la Corte di Cassazione nella Ord. 1584/2018, ha confermato che introdurre una clausola penale o derogatoria in un “contratto di massa” (ovvero sottoscritto per adesione da parte dei consumatori tramite la compilazione di modulistica on-line), rende inevitabilmente la stessa:

  • NULLA, in quanto in contrasto con norme imperative; nonché
  • VESSATORIA, in quanto non è stata espressamente sottoscritta ed approvata dal passeggero/consumatore.

Tale vizio è stato tra l’altro eccepito anche dal pensiero dell’Antitrust, che ha recisamente denunciato la condotta della compagnia aeree di imporre vincoli e limitazioni al diritto dei passeggeri, contestando le modalità con cui gli odierni attori avrebbero dovuto interfacciarsi con i vettori aerei.

Le condizioni generali di contratto on line devono essere trasparenti e conosciute dai passeggeri

Per meglio chiarire il DIVIETO della compagnia aerea di inserire arbitrariamente clausole nelle condizioni di trasporto, le condizioni generali di trasporto aereo, oggi richiamate sui vari siti on line, rispondono esclusivamente a tale forma di pubblicità ed informativa, nella finalità di permettere al passeggero di conoscere e far valere i propri diritti posti dalla normativa di riferimento in loro favore.

Nel trasporto aereo, in sostanza, le condizioni generali di trasporto non sono, nè potrebbero assumere la funzione di specifiche clausole negoziali condizionabili su accordo tra le parti, ma si sostanziano in un mero richiamo ai principi generali previsti dalla Convenzione di Montreal a tutela del passeggero.

Si parla a ragione, pertanto, di condizioni generali di trasporto e non di condizioni generali di Contratto, in quanto non vi è alcuna possibilità di derogare contrattualmente ai principi richiamati nella Convenzione di Montreal.

Deve essere rilevato, pertanto, che le condizioni generali nel trasporto aereo devono contenere esclusivamente l’insieme delle norme di legge, inderogabili, che regolamentano la disciplina del trasporto aereo.

In sostanza, come chiarito dall’ENAC e dall’Antitrust, la funzione delle condizioni generali di traporto è quella meramente pubblicitaria, diretta ad offrire al passeggero una chiara informativa e consapevolezza sui propri diritti.

Accettazione obbligatoria tramite chlick

In tale scenario, il click di conferma della lettura ed accettazione  non determinal’accettazione di clausole vessatorie o nulle.

Nel caso dell’inserimento di una clausola penale o di una clausola di limitazione della responsabilità, non si determinerebbe alcun effetto nei confronti del passeggero.

In base alla legge sostanziale in vigore nell’ordinamento italiano, l’accettazione di condizioni di trasporto differenti da quelle previste ex lege, risulterebbe nulla ed inefficace.

Divieto della Corte di Giustizia europee alla clausole abusive della compagnie aeree

La Corte di Giustizia Europea C-243/08, ha ritenuto non vincolanti le clausole abusive, contenute in un contratto tra consumatori e professionisti.

A detta della CGUE si considera abusiva una clausola contrattuale, non oggetto di negoziato individuale.

Si considera che una clausola contrattuale senza negoziato individuale tra le parti determini un significativo squilibrio di diritti e obblighi derivanti dal contratto.

Il vettore aereo non ha, quindi, alcun diritto di imporre penali in relazioni a obblighi comportamentali che esulano dalle ordinarie procedure di imbarco.

Non sussiste, in sostanza, alcuna garanzia di consapevole adesione da parte del contraente di una clausola dallo stesso non predisposta, nè direttamente accettata.

In conclusione:

Deve concludersi che inserimento di una clausola penale all’interno delle condizioni generali di contratto rappresenti una condotta in forte violazione dei diritti dei passeggeri.

Se anche tu sei stato vittima delle decisioni della Ryanair, contattaci o per avere una consulenza ed una tutela gratuita.

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