Il ritardo del volo Ryanair di oltre 16 ore da Palermo a Bergamo ha generato dibattiti sulle richieste di di rimborso e sulle prove necessarie per supportare tali reclami diretti al risarcimento del danno.
Il giudice di pace di Bergamo ha respinto la richiesta di risarcimento del passeggero, accettando la giustificazione della compagnia aerea basata su presunte condizioni meteorologiche avverse, nonostante la regolarità documentata dei voli nell’aeroporto di Bergamo.
Il Caso del Ritardo Aereo: Ryanair e il Dibattito Legale
Un passeggero italiano ha intrapreso un’azione legale contro la Ryanair per il ritardo di 16 ore nel volo da Palermo a Bergamo, citando la cancellazione improvvisa, il mancato supporto notturno in aeroporto e il successivo trasferimento il giorno successivo sull’aeroporti di Bologna anziché di Bergamo.
La disputa legale si è incentrata sulla difesa della compagnia aerea che ha indicato le cause della cancellazione del volo nelle condizioni meteorologiche sfavorevoli, nonostante la regolare operatività dell’aeroporto di Bergamo.
Il Ruolo del Giudice di Pace e le Implicazioni per i Passeggeri
Il giudice di pace di Bergamo ha respinto la richiesta di risarcimento, accettando la spiegazione della Ryanair sulle condizioni meteorologiche sfavorevoli, nonostante l’assenza di una prova ufficiale specifiche relativa all’operativo del volo cancellato.
Tuttavia, durante il processo, sono state depositate informazioni dettagliate sui minimi ritardi dei voli, contraddicendo la spiegazione della Ryanair.
Ciò solleva preoccupazioni sull’accesso alle prove ufficiali richieste per supportare i reclami dei passeggeri, in osservanza con l’articolo 19 della Convenzione di Montreal.
Prove Necessarie e Impatti sul Settore dei Diritti dei Passeggeri
Secondo la legge e i precedenti sentenze della Cassazione, le compagnie aeree devono fornire prove documentali ufficiali sulle cause dei ritardi o delle cancellazioni dei voli.
Nel caso in esame, la mancanza di documentazione ufficiale, avrebbe dovuto condurre il Giudice di pace a rigettare la tesi difensiva della Ryanair anche nell’evidenza di un operativo dell’aeroporto di Bergamo caratterizzato da ritardi di minima entità.
L’assenza di prove specifiche, e lo status dell’aeroporto bergamasco, avrebbe dovuto indurre il giudice di pace a respingere la spiegazione generica della Ryanair, in quanto non sufficientemente supportata.
Conclusione e Prospettive Future
La decisione del giudice di pace di Bergamo potrebbe avere impatti negativi sui reclami di risarcimento dei passeggeri colpiti da cancellazioni e gravi ritardi dei voli.
È fondamentale che i giudizi relativi ai ritardi aerei e alle cancellazioni siano supportati da prove documentali rigorose, provenienti da enti ufficiali preposti a certificarne le cause, evitando decisioni basate su convinzioni personali dei giudici.
La questione sollevata sarà sottoposta alla revisione del Giudice di Appello, offrendo l’opportunità di chiarire i requisiti di prova e garantire una maggiore tutela dei diritti dei passeggeri.
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Ricorda che hai 6 mei per impugnare la sentenza che ha rigettato il tuo diritto ad ottenere un risarcimento del danno da ritardo o cancellazione del volo.