Salvaviaggio da anni si batte per i diritti dei viaggiatori e dei passeggeri. Ciò che alimenta la nostra mission è la passione dei professionisti che, giornalmente, analizzano le migliaia di richieste di aiuto, che pervengono settimanalmente.
Cosa differenzia Salvaviaggio
A differenza di altre iniziative, ciò che spinge i collaboratori, gli avvocati ed i consulenti della Salvaviaggio a tutelare ogni giorno i propri assistiti è la passione per la ricerca.
Il turista ed il viaggiatore non sono mai tutelati
La verità è che nonostante le numerose normative e le riforme del codice della navigazione e del codice del turismo, nella pratica le norme non vengono correttamente applicate a scapito dei viaggiatori.
Per questo motivo è necessaria una costante attività scientifica e di attualizzazione a tutela dei turisti e dei fruitori del trasporto aereo.
Salvaviaggio si concretizza, in sostanza, neI desiderio, mai domo, di tracciare le linee guida di un settore che – diciamolo pure – pone il turista sempre in secondo piano rispetto agli interessi delle società che operano nel settore.
Il diritto del Turismo è caratterizzato da notevoli contraddizioni e da una diffidenza della magistratura che, spesso, non comprende l’importanza dei viaggi sula vita di reazione e lavorativa di un individuo.
Si legge spesso on line 100% o 98% di casi vinti, ma tali stime non possono essere reali.
Salvaviaggio conosce dall’interno l’orientamento di ogni singolo Tribunale e può affermare e le attività di chi svolge in modo speculativo i servizi di assistenza verso i passeggeri e può affermare senza smentita, che le percentuali di cause perse in sede giudiziaria è estremamente più alta.
Molto spesso, tra l’altro, passeggeri che non hanno visto riconosciuto il proprio diritto attraverso altri siti on line, si rivolgono a Salvaviaggio, per avere un secondo parere e proporre, se del caso, un giudizio di appello.
Tra i molti giudizi che Salvaviaggio, attraverso lo studio dell’Avv. Collavini ha vinto in appello richiamiamo:
Il Giudizio di Appello Tribunale di Busto Arsizio Sentenza n. 9***/2019), che nel condannare la Easyjet per ritardo aereo ha confermato il principio che l’evocazione di una causa meteo quale evento incoercibile e inevitabile non può̀ essere generica, ma deve essere invece circostanziata e specifica.
Il Tribunale di Roma nella sentenza di appello nei confronti di Air France – n. 49***/2018 ha indicato un risarcimento del danno da ritardo di 24 ore in Euro 2400 ai sensi dell’art. 22 della Convenzione di Montreal i[1] (depositata in atti).
Sentenza di appello del Tribunale di Trieste, n.6**/2018, nei confronti di Ryanair nella quale, condannando la compagnia aerea rilevata l’importanza dell’orario di arrivo a destinazione, viene affermato il principio: “se il lasso temporale minimo risarcibile è stato stabilito in 3 ore, appare del tutto logico, e coerente col sistema, ritenere che un ritardo protratto per 8 ore (a parità di distanza) debba essere risarcito in misura proporzionalmente superiore alla richiamata soglia minima di risarcimento di € 250, 440 o 600 euro ;
Sentenza di Appello del Tribunale di Torino N.14** del 2020 che condannando sia la compagnia aerea British Airways che la American Airlines afferma: “il Giudice nazionale ha la facoltà, nel rispetto delle condizioni previste dalla Convenzione di Montreal ovvero, ma solo in mancanza di ratifica da parte di questa, in base al diritto nazionale, di concedere il risarcimento del danno, incluso quello di natura morale, occasionato dall’inadempimento del contratto di trasporto aereo.
Sentenza di Appello n. n. 134***/2020 del Tribunale di Roma, nella quale è stata riformata integralmente la sentenza del Giudice di pace di Roma condannando la compagnia aerea Emirates, sul presupposto che il danno da ritardo aereo previsto in caso di arrivo a destinazione in Italia, attraverso un vettore non europeo con oltre 3 ore di ritardo non deve essere provato.
Sentenza di Appello del Tribunale di Monza N. ****/2020 nella quale è stata ha condannato Oman Air con tali conclusioni:
– il giudice nazionale deve limitarsi a graduare la misura di tale danno, la cui esistenza è presunta, sulla base della sua “gravità temporale” ed entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dal Regolamento CE n. 261/2004 e dalla Convenzione di Montreal del 1999;
A riprova che i diritti si possono tutelare, senza richieste automatizzate, limitate a 250, 400 e 600 euro, riportiamo alcune significative pronunce:
Sentenza del GDP di Roma n. 8420/20, nella quale la compagnia aerea è stata condannata per un ritardo di 15 ore a risarcire a ciascun attore Euro 1.800,00.
– la pronuncia del GDP di Roma n. 31336/16, nella quale la compagnia aerea è stata condannata per un ritardo di 11 ore a risarcire a ciascun attore l’importo di Euro 1.000.
– L’arresto del GDP di Roma n. 16244/17, nella quale la compagnia aerea, è stata condannata per un ritardo di 36 ore a risarcire a ciascun attore l’importo di Euro 4.800.
La sentenza del GDP di Treviso n. 999/2017, che per un ritardo di 30 ore ha liquidato a titolo risarcitorio l’importo di Euro 2.500.
Se ritieni di aver subito un inadempimento contrattuale da parte di una compagnia aerea o di un organizzatore di viaggio contatta Salvaviaggio.
Saremo lieti di offrirti una consulenza gratuita e di assisterti sino al tuo risarcimento
Importante per tutti i turisti che cercano un reale supporto legale, informarsi sulle credenziali e sui casi vinti ottenuti da parte del professionista, in quanto il settore dell’Aviation e del turismo in genere necessita competenze specifiche.
In caso di cancellazioni, ritardi, richieste di rimborsi o informazioni in caso di vacanza rovinata saremo lieti di rispondere a tutte le vostre domande.
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