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Due turisti in viaggio di nozze hanno denunciato lo smarrimento dei propri bagagli.
A causa del disinteresse del vettore aereo e dell’organizzatore del viaggio erano costretti ad interrompere il viaggio organizzato a causa della mancanza dei propri accessori personali e dei capi di abbigliamento.
Nella fattispecie i bagagli erano andati smarriti nel corso del primo scalo presso l’aeroporto di New York.
La decisione del Tribunale
Il Tribunale di Torre Annunziata, ha stabilito, richiamando il principio contenuto nell’art. 14 del D.Lgs.111/95, (oggi gtrasferito nel codice del Turismo Dlgs.79/11 artt. 42) la responsabilità dell’organizzatore del viaggio in quanto l’organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal turista, salvo il diritto a rivalersi nei loro confronti.
Né è stata accolta la tesi del Tour operator diretta ad avvalersi della clausola di esonero di cui all’art. 15, della CCV, dimostrando di essersi comportata come “organizzatore diligente” nella scelta del soggetto che doveva eseguire la prestazione.
Il Tribunale, chiarisce che non è configurabile in tale casistica la clausola di esonero dalla responsabilità richiamata dall’ organizzatore del viaggio, in quanto l’inadempimento imputabile alla compagnia aerea, “non rappresenta di certo un fatto addebitabile al terzo a carattere imprevedibile o inevitabile e non integra gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore“.
Altro elemento che viene valutato nel giudizio è l’assenza di assistenza del Tour Operator nel tentativo di porre in essere ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio.
In riferimento alla natura del viaggio acquistato da parte dei due coniugi il Tribunale di Torre annunziata ha liquidato un risarcimento di Euro 12.803 di cui Euro 8.000,00 a titolo di danno da vacanza rovinata.
Tale sentenza, non determina certo un parametro di valutazione assoluto, ma offre un valido parametro di valutazione per i casi di risarcimento del danno da bagaglio smarrito.
Il viaggiatore che sceglia di affidarsi ad un tour operator ha dunque diritto di ricevere una tempestiva ed adeguata assistenza.
Nel caso in esame l’organizzatore del viaggio e il vettore aereo hanno violato il principio di operare con la dovuta assistenza ed informativa in favore del turista, al fine di superare eventuali problematiche verificatesi durante il viaggio.
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