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Si segnala all’attenzione dei lettori la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata in tema di risarcimento danni per vacanza rovinata dovuto allo smarrimento del bagaglio da parte del tour operator.

Il caso

Due turisti in viaggio di nozze hanno denunciato lo smarrimento dei propri bagagli. A causa del disinteresse del vettore aereo e dell’organizzatore del viaggio erano costretti ad interrompere il viaggio organizzato a causa della mancanza dei propri accessori personali e dei capi di abbigliamento. Nella fattispecie i bagagli erano andati smarriti nel corso del primo scalo presso l’aeroporto di New York.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale di Torre Annunziata, ha stabilito, richiamando il principio contenuto nell’art. 14 del D.Lgs.111/95, (oggi gtrasferito nel codice del Turismo Dlgs.79/11 artt. 42) la responsabilità dell’organizzatore del viaggio in quanto l’organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal turista, salvo il diritto a rivalersi nei loro confronti. Né è stata accolta la tesi del Tour operator diretta ad avvalersi della clausola di esonero di cui all’art. 15, della CCV, dimostrando di essersi comportata come “organizzatore diligente” nella scelta del soggetto che doveva eseguire la prestazione. Il Tribunale, chiarisce che non è configurabile in tale casistica la clausola di esonero dalla responsabilità richiamata dall’ organizzatore del viaggio, in quanto l’inadempimento imputabile alla compagnia aerea, “non rappresenta di certo un fatto addebitabile al terzo a carattere imprevedibile o inevitabile e non integra gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore“. Altro elemento che viene valutato nel giudizio è l’assenza di assistenza del Tour Operator nel tentativo di porre in essere ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio. In riferimento alla natura del viaggio acquistato da parte dei due coniugi il Tribunale di Torre annunziata ha liquidato un risarcimento di Euro 12.803 di cui Euro 8.000,00 a titolo di danno da vacanza rovinata. Tale sentenza, non determina certo  un parametro di valutazione assoluto, ma offre un valido parametro di valutazione per i casi di risarcimento del danno da bagaglio smarrito. Il viaggiatore che sceglia di affidarsi ad un tour operator ha dunque diritto di ricevere una tempestiva ed adeguata assistenza. Nel caso in esame l’organizzatore del viaggio e il vettore aereo hanno violato il principio di operare con la dovuta assistenza ed informativa in favore del turista, al fine di superare eventuali problematiche verificatesi durante il viaggio.

Cosa fare in questi casi?

Se hai subito lo smarrimento nel corso del tuo viaggio ACCEDI GRATUITAMENTE ALLA PROCEDURA DI ASSISTENZA bagaglio smarrito: Potrai anche agevolmente: 1.compilare il modulo di assistenza presente sul nostro sito; 2.contattarci telefonicamente al numero 06.83956409 3. inviare un messaggio via WhatsApp: 346 2794 261 4.inviare una email: info@salvaviaggio.com 5. scaricare la nostra App gratuita e inviarci un reclamo: versione Android | versione Apple Commento a cura dell’Avv. Fabio Collavini [Vai al modulo smarrimento bagaglio]

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