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Nella pronuncia ottenuta dai legali di salvaviaggio.com, con riferimento ad un ritardo aereo di circa 12 ore su di un volo Roma Panama, è stato ottenuto un risarcimento accessorio di Euro 2.000,00 con la seguente motivazione: “…sono evidenti i disagi, talchè l’evento pregiudizievole in danno dell’attore, non può essere considerato quale danno da vacanza rovinata”. Pur non potendo condividere la terminologia utilizzata, atteso che il c.d. “danno da vacanza rovinata” viene letteralmente richiamato solo per qualificare la fattispecie di danno tipicizzata dall’art.47 del D.lgs. 79/2011 nei c.d. viaggi tutto compreso, si sottolinea la rilevanza della sentenza in relazione al riconoscimento di un danno ulteriore valutato in funzione della finalità del viaggio nei limiti degli importi specificati dal richiamato art. 22 della Convenzione di Montreal di DSP 4150 (circa Euro 5100,00). Tale pronuncia, che va ad aggiungersi alle oramai centinaia di pronunce ottenute dalla salvaviaggio.com, a tutela dei passeggeri, appare estremamente attuale atteso il pregiudizio e l’incidenza del denunciato ritardo sulla finalità di vacanza. Avv. Francesca De Marco salvaviaggio.com

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