IN QUANTO TEMPO IL PASSEGGERO DEVE CHIEDERE IL IL RIMBORSO IN CASO DI CANCELLAZIONE DEL VOLO RITARDO AEREO E OVERBOOKING?
In questi giorni il Tribunale di Roma dovrà pronunciarsi in merito al termine per richiedere in risarcimento del danno da ritardo aereo da parte del passeggero.
La problematica è molto attuale.
Alcuni vettori aerei come Egypt Air Neos hanno negato il diritto al risarcimento del danno trascorsi 6 mesi dall’arrivo a destinazione in ritardo o dalla cancellazione del volo.
Vediamo cosa dice la legge.
Prima di tutto diciamo subito che il termine di prescrizione semestrale è previsto solo con riferimento al trasporto passeggeri su nave.
L’articolo 418 del codice navigazione, è infatti inserito nel Libro III – Titolo I dei contratti di utilizzazione della nave e non può essere applicato al trasporto aereo.
Qual è la norma che prevede il termine per agire nei confronti delle compagnie aeree in caso di ritardo e cancellazione del volo?
Il Codice della navigazione al libro II, titolo I° è dedicato ai contratti di utilizzazione dell’aeromobile.
All’Art. 949-ter viene espressamente previsto che:
“i diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli sono assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla normativa internazionale di cui all’art. 941”, affermando espressamente all’ultimo comma che, “gli stessi diritti non sono assoggettati alle norme che regolano la prescrizione (949-ter cod. Nav).
Il medesimo principio trova applicazione anche con riferimento al trasporto di cose riportando all’art. 954 che:
“I diritti derivanti dal contratto di trasporto di cose sono assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla normativa internazionale di cui all’ articolo 951. Gli stessi diritti non sono assoggettati alle norme che regolano la prescrizione”.
Infine, consolida tale principio anche la stessa Convenzione di Montreal, disciplinante il caso in esame per espresso richiamo dell’art. 941 del Codice della navigazione, li dove all’art. 35, prevede:
“Il diritto al risarcimento per danni si estingue nel termine due anni decorrenti dal giorno di arrivo a destinazione o dal giorno previsto per l’arrivo a destinazione dell’aeromobile o dal giorno in cui il trasporto è stato interrotto”.
La prescrizione è un mezzo con cui l’ordinamento giuridico opera l’estinzione dei diritti, quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (art. 2934 c.c.).
La decadenza è un istituto giuridico in forza del quale, decorso un determinato periodo di tempo, non può più essere esercitata una azione risarcitoria.
Tutto chiaro? No?
Ti spieghiamo meglio.
La norma chiarisce che nel trasporto aereo non è prevista la prescrizione del diritto a richiedere il risarcimento del danno da ritardo aereo.
Sussiste solo una decadenza a proporre l’azione di risarcimento nel termine perentorio di 2 anni.
Nel trasporto aereo, pertanto, non è prevista la prescrizione del diritto di richiedere il risarcimento, ma solo la decadenza di due anni dall’arrivo a destinazione.
Sei confuso?
Semplifichiamo con un esempio.
Se un passeggero subisce un ritardo o una cancellazione del volo, non è necessario inviare una lettera di reclamo per interrompere un termine di prescrizione del proprio diritto.
È tuttavia obbligatorio, citare in giudizio la compagnia aerea entro due anni, perché solo con l’instaurazione di un giudizio si interrompono i termini per esercitare una azione processuale contro la compagnia aerea.
I vettori aerei lo sanno ed è per questo che tentano di ritardare sempre i risarcimenti, in modo da far decorrere il termine decadenziale di 2 anni.
Quindi in caso di ritardo aereo per non incorrere nella decadenza dell’azione risarcitoria è necessario notificare una citazione in giudizio (dal 28 febbraio un ricorso) innanzi la competente autorità giudiziaria entro il termine di 2 anni.
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