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Fra questi, spicca oggi, quello da tempo annunciato della Todomondo, che ha sospeso l’attività.
Purtroppo allo stato attuale non v’è altra via se non quella di attendere la dichiarazione di fallimento e tentare (le diciamo già per esperienza molto probabilmente invano) il recupero del credito attraverso l’insinuazione al passivo nella procedura fallimentare.
Anche la possibilità di recupero attraverso in fondo di garanzia, in mancanza di un intervento del governo, appare improbabile atteso il vergognoso ed ingiustificato stato patrimoniale dello stesso.
Inoltre c’è nell’aria il sentore che il gestore di tale fondo di garanzia, inondato di richieste, ostacoli in ogni modo i rimborsi verso i passeggeri truffati dalla Todomondo, attraverso una interpretazione restrittiva delle condizioni di copertura ed applicabilità di tale estremo strumento di tutela, palesemente inadeguate alle attuali modalità di acquisto dei servizi via internet.
Ed invero, già sembra che non vi sia tutela per coloro che hanno acquistato il loro viaggio sul sito Todomondo, atteso il testo estremamente restrittivo che richiama l’acquisto presso una agenzia turistica. Ritenendo di dover offrire un servizio più specifico di quello (ottimo) offerto dalle primarie associazioni dei consumatori, il nostro staff ha studiato una strada alternativa di tutela per i viaggiatori.
Secondo Noi, infatti, nei casi in cui il turista abbia acquistato un viaggio Todomondo da molto tempo ed in ogni caso prima di giugno 2009, sarebbe possibile richiedere al vettore aereo operante il trasposto funzionale a tale viaggio il rimborso della tratta ed i relativi indennizzi per l’avvenuta cancellazione dell’operativo.
La responsabilità del vettore, verso il quale la normativa comunitaria (CCV) legittima una azione diretta del passeggero anche nella fattispecie del viaggio organizzato, si concretizzerebbe in tutti i casi in cui tale vettore, avendo un contratto charter con Todomondo, non abbia – attraverso il proprio sito o servizi specializzati – dato pronta informativa di aver sospeso e di non operare alcun servizio aereo in favore di tale Tour operator.
Il principio si basa sul fatto che le compagnie aeree che hanno sottoscritto un contratto charter con un organizzatore di viaggi in bonis (in questo caso la Todomondo) dovrebbero rispettare in ogni caso il proprio contratto di trasporto, atteso che l’insolvenza o le successive problematiche contrattuali tra il vettore e l’organizzatore del viaggio non possono andare a ledere il turista.
Il vettore aereo, pertanto, in caso di mancata informativa ai propri passeggeri prima della data di acquisto del viaggio non potrà esimersi dicendo di non avere più rapporti commerciali con Todomondo, ma dovrà provare o, di non averli mai avuti, o di aver dato informativa attraverso il proprio sito di aver interrotto ogni rapporto con tale tour operator. Tale strada, agendo sulla tutela del consumatore e sullo specifico obbligo di informazione, non influisce in ogni caso con una successiva autonoma domanda risarcitoria verso il fondo di garanzia o verso la Todomondo (come detto senza non molte speranze). A tal fine con i nostri avvocati e consulenti abbiamo ideato una bozza di atto di citazione che interpretando la normativa comunitaria potrebbe determinare la condanna del vettore aereo al pagamento di un importo da euro 250,00 a 600,00, oltre al rimborso del biglietto aereo non goduto, ed eventuale risarcimento del danno. Rimaniamo a disposizione di ogni eventuale chiarimento ed informazione.
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