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La tutela dei diritti dei passeggeri è una materia di cui si è occupato spesso il legislatore.
Esistono leggi, direttive e regolamenti della Comunità europea, convenzioni internazionali e sentenze che regolano i diritti dei passeggeri del trasporto aereo.

Per far rispettare i propri diritti di turista e di passeggero aereo è fondamentale affidarsi a professionisti esperti del diritto turistico. Proprio come il team di Salvaviaggio.com, che da oltre 20 anni fa ottenere ai suoi assistiti il risarcimento dei danni subiti a seguito di disagi con il trasporto aereo senza alcuna spesa aggiuntiva.

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Tutela dei diritti del passeggero: 3 sentenze importanti da tenere a mente

Negli ultimi anni, la giurisprudenza ha compiuto notevoli passi in avanti nel tutelare i passeggeri dalle scorrettezze sempre più frequenti da parte delle compagnie aeree.

In particolar modo, ricordiamo alcune sentenze che hanno tracciato un sentiero importante nella tutela dei diritti dei passeggeri, e che rimangono un faro per orientarsi nella giurisprudenza del diritto turistico:

1. La sentenza n. 1584 del 2018 della Corte di Cassazione ha segnato un passo avanti importante in materia di risarcimento del danno per ritardo aereo. Con l’accoglimento integrale del ricorso proposto dall’Avvocato Fabio Collavini, la Corte di Cassazione ha stabilito che per ottenere il risarcimento del danno da ritardo aereo il passeggero è tenuto, esclusivamente, a presentare il titolo di viaggio e allegare l’inadempimento del vettore: sarà la compagnia aerea, invece, a dover dimostrare la propria correttezza e la propria non colpevolezza per il problema lamentato dal viaggiatore.

2. In merito a voli annullati dai passeggeri per paura di attentati, il Giudice di Pace di Torino ha stabilito con sentenza n°505 del 28 Gennaio 2016 che anche in questi casi va applicata la legge 96/2005 per la parte inerente alle “cause impeditive non imputabili al passeggero”. Per quello che si legge nella sentenza, inoltre, i biglietti aerei già acquistati per un viaggio internazionale sono rimborsabili se nel Paese di destinazione scoppiano all’improvviso attentati, sommosse o capovolgimenti politico-militari del governo.

3. In materia di risarcimento dei danni sui bagagli (smarriti, danneggiati o distrutti dal vettore aereo), la Corte di Giustizia europea con una sentenza del 6 maggio 2010 ha dichiarato che il risarcimento previsto dall’articolo 22 della Convenzione di Montreal deve comprendere non soltanto i danni materiali ma anche i danni morali.

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