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Seppur la magistratura si sempre restiia a riconoscere il pregiudizio del turista a causa dell’inadempimento del tour operator, – non sono rari, infatti, i casi in cui il Giudice esprime pareri personali sulla incidenza di un disservizio sulla fruibilità di una vacanza – deve richiamarsi con interesse una recente arresto del Tribunale di Prato sulla tutela del turista.

Con la sentenza n. 697 del 16 ottobre 2021 il Tribunale Toscano, ha confermato la responsabilità diretta dell’organizzatore del pacchetto turistico, direttamente vincolato in via contrattuale nei confronti dei viaggiatori.

In tale arresto – il Tribunale ha confermato- correttamente – che il tour operator deve rispondere ai sensi dell’articolo 43, comma 2, del Dlgs 79/2011 (Codice del Turismo), dell’inadempimento del fornitore del servizio dallo steso prescelto.

Tale principio oltra a trovare fondamneto nel codice del Turismo, costituisce specificazione del principio dettato dall’articolo 1228 del Cc, per cui il debitore risponde dei fatti degli ausiliari di cui si serve per eseguire la prestazione.

A ogni modo, la natura oggettiva della responsabilità dell’organizzatore di un viaggio tutto compreso non esonera la parte danneggiata dal dimostrare il fatto nella sua verificazione e il conseguente rapporto di causalità con le conseguenze lesive riportate, analogamente come riconosciuto con riferimento ad altre tipologie di responsabilità.

Nel caso di specie, relativa ai danni subiti da una signora a causa della rottura della sedia sulla quale era seduta durante una cena organizzata, il Tribunale ha ritenuto legittimato passivamente l’organizzatore del viaggio seppur poi non abbia ravvisato alcuna responsabilità possa essere ascritta in capo al tour operator, in considerazione della mancata prova circa l’effettiva modalità di svolgimento dei fatti in merito alla causa della caduta. (Fonte:Guida al diritto 2022)

Tale sentenza, si contrappone a quella del Tribunale di Roma – sez. XVII – N.950/2020 a firma del Dott. Carlomagno, (attualmente al vaglio della Suprema Corte di Cassazione) nella quale, addirittura, un turista che aveva rivolto la propria doglianza sia verso il fornitore del servizio (nella fattispecie trasporto aereo) sia verso l’organizzatore per la mancata assistenza nel corso delle fasi di un atterraggio di emergenza – pur vedendosi accolta la domanda è stato condannato a risarcire le spese legali in favore dell’organizzatore del viaggio, in quanto, secondo il giudice del Tribunale di Roma l’organizzatore del viaggio non sarebbe stato legittimato a rispondere dell’inadempimento del fornitore del servizio da lui prescelto per eseguire il servizio di trasporto aereo.

In tale fattispecie, il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità del fornitore del servizio di trasporto aereo, condannandolo, tuttavia affermando il principio che il tour operatore sarebbe estraneo all’obbligazione assunta dal proprio ausiliario.

Fatto Richiamo sintetico della Vicenda

Due turisti romani convenivano innanzi il Giudice di Pace di Roma il tour operator Eden Viaggi ed il Vettore aereo Meridiana, denunciando di essere stati convolti in un atterraggio di emergenza su Madrid, nel corso della tratta aerea del viaggio organizzato di rientro in Italia La Romana – Roma del  26 luglio 2014.

In particolare i ricorrenti lamentavano che nonostante fosse stato dichiarato nelle fasi prodromiche alla partenza un problema al motore dell’aeromobile, i turisti dopo oltre 4 ore di attesa venivano ugualmente imbarcati sul medesimo aeromobile che decollava diretto a Roma.

Sennonché, dopo circa 7 ore di volo, a causa dell’andamento anomalo del velivolo e dell’improvvisa perdita di quota, il comandante comunicava la necessità di un atterraggio di emergenza sull’aeroporto di Madrid, a causa dell’avaria di uno dei motori.

In relazione alla gravità dell’accaduto ed al profondo impatto sulla sfera morale ed emotiva dei passegegri, durante le concitate fasi di atterraggio veniva avanzata nei confronti del Tour Operator e del vettore aereo una domanda risarcitoria ai sensi del decreto legislativo n. 79 del 23 maggio 2011 (c.d. Codice del Turismo), ed alla specifica normativa regolamentante il trasporto aereo (Convenzione di Montreal e Reg. 889/02  e del Reg. 261/04).

La decisione di primo grado

Il Giudice di pace di Roma, riservatosi in prima udienza sulla propria competenza,  con ordinanza del 16 giugno 2015, notificata in data 21 luglio 2015, senza entrare nel merito della domanda, si dichiarava “incompetente funzionalmente per materia” e per territorio, rimandando la riassunzione della Causa innanzi il Tribunale di Pesaro o di Tempio Pausania” .

Il giudizio d’impugnazione avanti il Tribunale di Roma

Gli odierni ricorrenti, con atto di citazione in appello, impugnavano l’ordinanza decisoria emessa nel procedimento R.g.n. 29512/15, da parte Giudice di Pace di Roma, richiedendo la riforma integrale della stessa e, per l’effetto, l’accertamento della responsabilità diretta del Tour Operator “EDEN” e del vettore aereo “Meridiana” per l’inadempimento e la violazione dei principi contenuti nel D.lg. 79/11 nonché degli art. 5, 6,7, 8, 9, 14 del Regolamento CE 261/2004, dell’art. 942 cod. Nav., degli artt. 19 e 23 della Convenzione di Montreal, ivi compresa la responsabilità da fatto illecito ai sensi dell’art. 2043 c.c.:

Nell’atto introduttivo, seppur poi limitando la domanda ad Euro 800, (cfr . memorie ex art. 183 n. 1-  art. 183, n.3  primo cpv. comparsa conclusionale 190 c.p.c.) i due turisti oltre all’evidente ritardo di oltre 7 ore sulla destinazione finale, evidenziavano il forte impatto emotivo sofferto nel corso delle concitate fase dell’atterraggio di emergenza, aggravate dalla mancanza di alcuna assistenza o informativa da parte delle due società convenute.

La sentenza del Tribunale di Roma

Con la sentenza di Appello n. 950/2020, depositata in data 16 gennaio 2020, il Tribunale di Roma, nella persona del Dott. Carlomagno, ha accolto l’appello proposto dai turisti, confermando la sussistenza della competenza del foro di Roma quale foro del consumatore, in relazione al contratto di viaggio organizzato sottoscritto con la Eden Viaggi.

Tuttavia, nella medesima sentenza, pur confermando l’atterraggio di emergenza sul diverso aeroporto di Madrid causato dall’avaria del velivolo ed il conseguente ritardo di oltre 7 ore con cui i turisti sono stati costretti a rientrare in Italia, il Tribunale di Roma ha ritenuto:

1. che l’obbligazione di trasporto aereo oggetto del pacchetto turistico organizzato da parte della Eden rimarrebbe estranea alla tutela contrattuale in favore del viaggiatore ai sensi dell’art. 43 del Dlgs 23 maggio 2011;

2. che, in ogni caso, il richiesto danno morale supplementare relativo alla gravità del ritardo e alla forte componente psicologica connessa ad un atterraggio di emergenza quantificata, anche in relazione agli effetti pregiudizievoli della vacanza svolta, in Euro 200,00, in ossequio richiesto per il combinato degli artt. 12 e 22 co.1 della Convenzione di Montreal, e dell’art. 47 del D.lgs 79/11 – c.d. danno ulteriore non verrebbe mai riconosciuto in Italia in quanto soggetto alle regole del diritto nazionale;

Su tali presupposti, il Tribunale di Roma – contrariamente alla sentenza del Tribunale di Prato in commento, pur dando atto dell’acquisto da parte dei turisti di un pacchetto turistico organizzato all inclusive, minimizzando l’anomalia e la rischiosità  di un dirottamento per avaria del velivolo ad alta quota, ha omesso completamente di considerare l’impatto psicologico di un atterraggio di emergenza affermando il principio che “l’obbligazione di trasporto eseguta da parte della società che scolge il servizio essenziale del trasporto aereo in favore del viaggiatore all inclusive rimarrebbe “estranea alla tutela del viaggiatore“.

Pertanto, il Tribunale di Roma, ritenendo che l’obbligazione di trasporto di trasporto aereo eseguito dalla Meridiana per conto della Eden sarebbe stata estranea al contratto all inclusive acquistato dagli odierni attori, ha rigettato la domanda principale svolta dai due turisti nei confronti del tour operator condannando addirittura i due turisti  in solido alle rifusione delle spese di lite nei confronti di tale convenuto principale per entrambe i gradi di giudizio.


Il contrasto di pensiero tra i Tribunali e la Cassazione impone magiore attenzione da parte di chi tutela gli interessi dei turisti, nell’evidenza di una profonda critica dei giudici verco coloro che a seguito di una vacanza caratterizzata da una esperienza oggettivamente negativa decidano di richiedere il risarcimento del danno da vacanza rovinata.

E’ necessaria una maggiore tutela del turista.

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