La Suprema Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 3150 del 2022, ha confermatola responsabilità dell’organizzatore del viaggio per vacanza rovinata per l’inadeguata qualità dei servizi e soprattutto per ciò che concerne l’ospitalità offerta dalla struttura alberghiera.
Le legittime rimostranze del turista e la richiesta del danno da vacanza rovinata , tuttavia, dovevano essere rivolte esclusivamente verso l’organizzatore del viaggio e non bei confronti dell’agenzia di viaggi che ha venduto il pacchetto organizzato da un tour operator.
Solo l’organizzatore del viaggio, infatti, a detta della Corte di Cassazione è responsabile per il danno da vacanza Rovinata per la scarsa riuscita della vacanza.
Nel caso in esame seppur legittime fossero le rimostranze dei turisti per la vacanza rovinata, in relazione a molti servizi essenziali del viaggio come:
- l’assenza del transfert privato dall’aeroporto all’albergo;
- la scarsa pulizia delle stanze;
- l’assenza di aria condizionata;
- la non funzionalità del frigobar;
- la disorganizzazione della spiaggia, priva di lettini;
- la carenza dei servizi di ristorazione;
- il mare inquinato
i turisti non hanno ottenuto il risarcimento del lamentato danno da vacanza rovinata, avendo rivolto la propria domanda nei confronti dell’agenzia di viaggi e non verso l’organizzatore del viaggio.
Cosa fare in caso di problematiche riscontrate nel corse del viaggio?
Prima di tutto bisogna contestare tempestivament il disservizio e la problematica all’organizzartore del viaggio in forma scritta e documentare le problematiche con foto e video.
L’errore commesso da parte dei turisti è, invero, ingiustificabile, atteso l’orientamento della Corte di Cassazione pressoché univoco e costante da oltre venti anni.
L’«organizzatore di viaggi-vacanza è chi ne combina gli elementi e li offre al pubblico in forma di pacchetto tutto compreso; venditore di viaggi-vacanza è chi vende i pacchetti realizzati da terzi; intermediario di viaggi-vacanza non è che un sinonimo di venditore».
In particolare, «l’intermediario di viaggi si limita a vendere prodotti turistici creati ed organizzati da un organizzatore di viaggi professionista e risponde delle obbligazioni tipiche di un mandatario o venditore.
Tra queste obbligazioni rientra la scelta accurata dell’organizzatore, la trasmissione dei dati dei viaggiatori, le prenotazioni, l’incasso del prezzo della vacanza.
Ne consegue che l’agenzia di viaggi, quale mero intermediario, non è responsabile degli inadempimenti dell’organizzatore o della non rispondenza dei servizi offerti con cataloghi ingannevoli a quelli promessi e pubblicizzati, a meno che non sia dimostrata la culpa in eligendo ovvero quella specifica responsabilità per aver consigliato un tour operator privo delle caratteristiche minime di affidabilità.
Quanto accaduto alla coppia di sfortunati turisti, conferma la necessità di affidarsi ad esperti di diritto turistico, per evitare errori banali come quello evidenziato da parte della Corte di Cassazione nella recente sentenza del 2 febbraio 2022, n. 3150 sul danno da vacanza rovinata
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