Riportiamo una interessante sentenza del Tribunale di Palermo, segnalata dall’Avv. Fabio Collavini, che chiarisce la posizione dell’agenzia turistica nell’acquisto di un viaggio organìzzato.
Il Tribunale siciliano ha infatti chiarito che l’agenzia di viaggio non è tenuta a risarcire il danno da vacanza rovinata se la stessa si è limitata a vendere solamente il pacchetto di viaggio e i biglietti relativi. Sussiste, di contro, l’esclusiva responsabilità contrattuale del tour operator che ha stipulato il contratto con il consumatore, per inadempimento delle obbligazioni dallo stesso derivanti, qualora siano dimostrati i disagi e i disservizi subiti in vacanza, in relazione al catalogo su cui si è formata la volontà negoziale.
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