Finalmente con l’entrata in vigore del Codice del Turista, gli operatori turistici non potranno più richiamare principi e arresti giurisprudenziali per troppo tempo utilizzati per opporsi al diritto dei passeggeri di ottenere il risarcimento del danno da vacanza rovinata.
Oggi, pertanto, allorquando venga accertato l’inadempimento contrattuale dell’organizzatore del viaggio, per non aver fornito i servizi garantiti in sede di prenotazione, il turista, vittima della cattiva esecuzione di un contratto di viaggio “tutto compreso”, può chiedere un congruo risarcimento per il danno morale correlato agli effetti negativi sulla vacanza rovinata.
In modo ancora più evidente del passato, il 2011 ha consacrato il risarcimento morale da “vacanza rovinata” che dovrà essere quantificato attraverso una correlazione tra il tempo di vacanza inutilmente trascorso ed l’irreparabilità dell’occasione perduta, proprio in considerazione della motivazione del viaggio.
Tuttavia, nonostante il codice del turista abbia definitivamente delineato la fattispecie di “danno da vacanza rovinata”, non può in ogni caso essere negato che la giurisprudenza italiana, anticipando il nuovo codice a tutela del turista, ha sempre ed univocamente riconosciuto l’incidenza del cosiddetto “danno da vacanza rovinata” sulla sfera morale, ammettendo il risarcimento di tale specifica “pecunia doloris” derivante dal mancato godimento del periodo di vacanza preventivato.
Avv. Fabio Collavini