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Può capitare che un viaggio non vada sempre come abbiamo sperato. Il danno da vacanza rovinata è il disservizio, o l’insieme di disservizi, che il consumatore ha subito durante il suo ultimo viaggio. Per alcuni contrattempi, infatti, la responsabilità può essere del tour operator, della compagnia di volo, dell’albergatore o di altri stakeholders di questo mercato.Quando si va in vacanza, quindi, è meglio partire preparati, conoscendo i propri diritti: la giurisprudenza aumenta sempre la consapevolezza del consumatore.

Ma non solo: se ti serve un aiuto concreto, trovi qui tutti i moduli necessari per contattarci.

Danno da vacanza rovinata, cosa dice la giurisprudenza italiana

Nel corso del tempo, e con il susseguirsi di numerose pronunce da parte dei giudici, il danno da vacanza rovinata è stato riconosciuto sotto un duplice aspetto: danno materiale, ma anche e soprattutto danno morale. In quest’ultima tipologia, infatti, al consumatore non viene riconosciuta soltanto una lesione patrimoniale, ma anche un danno morale subito a livello di stress per i disservizi sopportati nel corso della vacanza.

Il problema della giurisprudenza spesso è stato quello della quantificazione: come fornire, a livello di liquidazione, una prova dello stress mentale subìto? Talvolta la fattispecie è stata ricondotta al danno biologico, definito come emotional distress o stress emotivo, altre volte invece è stato assimilato al danno da perdita di chance, derivante dalla perdita del bene “vacanza”.

I consumatori, insomma, hanno spesso dovuto dimostrare la loro impossibilità di vivere in serenità la loro vacanza, a causa di disservizi, imprevisti e ritardi. Su queste basi veniva formulato il conseguente risarcimento del danno.

La Corte di giustizia europea e il danno morale

In tema di danno da vacanza rovinata, la svolta è arrivata con una pronuncia della Corte di giustizia europea. Con la sentenza n°168 del 12/3/2012, la Corte ha affermato il diritto del consumatore al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in un viaggio dalla formula “tutto compreso”. La sentenza, inoltre, ha posto l’accento sull’importanza che numerosi ordinamenti giuridici europei conferiscono alle vacanze.

Adeguandosi a tale pronuncia, la nostra Corte di Cassazione si è successivamente espressa ritenendo sufficiente la prova fornita dai turisti sull’inadempimento del tour operator (o di chi per lui) ai fini del riconoscimento del danno morale da vacanza rovinata.In parole povere, a seguito della storica sentenza della Corte europea, la Corte di Cassazione ha riconosciuto più volte che il turista non ha l’onere di dimostrare il danno morale subìto dalla vacanza rovinata: quest’ultimo, inteso come disagio psicofico conseguente alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata, può essere dimostrato dal viaggiatore semplicemente mostrando l’inadempimento del tour operator.

Non è necessario, quindi, presentare certificati medici o testimoni per provare di aver subito un danno morale: lo stress e la conseguente lesione a livello psicologico vengono dimostrati per il solo fatto che il tour operator è stato responsabile di inadempimenti.

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