Si riporta un estratto di un recente articolo dell’Avv. Fabio Collavini, nel quale l’avvocato romano richiama la sentenza n. 7563 del maggio 2012, per ribadire che in tema di danno non patrimoniale da “vacanza rovinata“, inteso come disagio psicofisico conseguente alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata, la raggiunta prova dell’inadempimento esaurisce in sé la prova anche del verificarsi del danno, atteso che gli stati psichici interiori dell’attore, per un verso, non possono formare oggetto di prova diretta e, per altro verso, sono desumibili dalla mancata realizzazione della “finalità turistica” (che qualifica il contratto) e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle diverse attività e dei diversi servizi, in ragione della loro essenzialità alla realizzazione dello scopo vacanziero. Salvaviaggio.com è l’unico servizio che può aiutarti veramente, diffida delle imitazioni.