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Anche il Tribunale di Milano con una sentenza che richiama principi oramai consolidati, ha voluto ribadire che in materia di rapporti contrattuali derivanti dall´acquisto di pacchetti turistici, il disposto di cui all´art. 14 d.lg. n. 111 del 1995 – emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/Cee – prevede la legittimazione passiva in capo al “tour operator” in caso di controversie determinate dall´inadempimento di fornitura di servizi da questo assemblati, anche e soprattutto al fine di garantire il consumatore dal probabile verificarsi di reciproci addebiti di responsabilità tra il “tour operator” e il vettore aereo .
In ipotesi siffatte, tuttavia, resta fermo, in ogni caso, il diritto di rivalsa del primo nei confronti del fornitore inadempiente, il quale, al fine di andare esente da responsabilità, è tenuto ad assolvere il gravoso onere di provare l´intervenuta adozione di tutte le misure che potevano essergli ragionevolmente imposte per evitare il danno, ovvero la concreta non adottabilità delle medesime. Nella fattispecie, accertata pertanto la legittimazione passiva del tour operator in relazione al danno derivato agli attori dal notevole ritardo registrato in relazione agli orari di partenza e di rientro del volo prenotato, deve al medesimo riconoscersi il diritto di rivalersi nei confronti del vettore aereo inadempiente, al quale solo devono addebitarsi i danni derivanti agli utenti per la diminuzione del periodo di vacanza.
Avv. Fabio Collavini

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