Regolamento europeo in materia di diritti ed obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.
Dopo l’entrata in vigore, nel 2006, di un regolamento volto a tutelare i diritti dei passeggeri del trasporto aereo, l´Unione Europea si è adoperata anche per tutelare i diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario.
Il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 sui diritti ed obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (Regolamento) introduce uno standard di tutele nell´intera Unione Europea.
Il regolamento prevede nuovi diritti ed obblighi per i passeggeri nel trasporto ferroviario, stabilendo oneri informativi a favore dei passeggeri e diritti specifici, in particolare in occasione di ritardi, soppressioni di treni e mancate coincidenze.
A partire da dicembre 2009, sono entrate in vigore le nuove Condizioni Generali di trasporto dei passeggeri di Trenitalia che danno attuazione al Regolamento.
Tra le principali novità: CANCELLAZIONI E RITARDI DEI TRENI
I viaggiatori hanno diritto ad una indennità o, in casi specifici, al rimborso in caso di ritardo superiore a 60 minuti. Il viaggiatore, in caso di trasporto di media e lunga percorrenza, può scegliere immediatamente tra:
a) il rimborso del prezzo del biglietto, senza alcuna trattenuta:
– per la parte di viaggio non ancora effettuata;
– per l’intero viaggio qualora il viaggiatore non intenda iniziare il viaggio utilizzando mezzi alternativi;
– per l’intero viaggio (compresa la parte già effettuata) se la prosecuzione del viaggio non è più utile in relazione al programma iniziale ed il viaggiatore chide di tornare al punto di partenza non appena possibile.
b) il proseguimento del viaggio verso la destinazione finale:
– non appena possibile, con gli autoservizi sostitutivi messi eventualmente a disposizione o con il primo treno utile, anche di categoria superiore (escluso servizio cuccette, VL ed excelsior), oppure seguendo un itinerario alternativo senza pagamento dell´eventuale differenza di prezzo;
– anche in data successiva, previa annotazione sul biglietto dell´Ufficio di Assistenza se si decide di viaggiare il giorno seguente o al più tardi entro le 48 ore successive. Se si intende viaggiare oltre tale termine, trenitalia procede al rimborso, senza trattenute, del biglietto in possesso del viaggiatore.