Deve essere denunciato che, negli ultimi tempi, alcuni Giudici di Pace hanno tentato di rappresentare che al trasporto aereo si applicherebbe la mediazione obbligatoria.
Nulla di più errato. Ed invero, spiega l’Avv. Collavini, non serve avere una particolare expertise per sapere che il D.Lgs. 28/2010 ha limitato l’obbligatorietà della mediazione civile, solo alle specifiche controversie in materia di:
– condominio
– diritti reali
– divisione
– successioni ereditarie e patti di famiglia
– locazione
– comodato
– affitto di aziende
– risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo di stampa o con altro mezzo di pubblicità
– contratti assicurativi, bancari e finanziari
Tra l’altro, essendo la materia del trasporto aereo derogata da norme comunitarie, non vi sarebbe alcuna possibilità di estendere la materia a tali tipi di contratti.
Necessario, quindi, afffidarsi a professionisti esperti per limitare gli errori procedurali e non creare filoni giurisprudenziali errati.
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