La corte di Giustizia Europea con la sentenza 12 giugno 2020, causa C-832/18 ha confermato il risarcimento del danno anche in caso di ritardo sul volo di riprotezione.
Il passeggero ha dunque diritto al doppio risarcimento:
Due ritardi aerei = due compensazioni pecuniarie
La Corte di Giustizia europea mette fine alla problematica della duplicazione del risarcimento del danno da ritardo aereo con riferimento al ritardo del volo di riprotezione.
In passato le compagnie aeree ed alcuni giudici – sempre pronti a contestare le richieste dei passeggeri- negavano il diritto dei viaggiatori al risarcimento anche della cancellazione del volo alternativo, ritenendo che si verificasse una duplicazione del danno.
Con la sentenza 12 giugno 2020, causa C-832/18 viene confermato che passeggero ha diritto alla compensazione pecuniaria sia per la cancellazione del volo originario che per il ritardo del volo alterativo offerto dalla stessa compagnia aerea, aderendo alal tesi avanzata sempre da parte dei legali della Salvaviaggio.
I Fatti
A causa di un guasto tecnico ad un aeromobile una compagnia aerea era costretta a cancellare l’operativo di un volo diretto in asia.
In ossequio al Reg. Ce 261/04 offriva ai passeggeri la compensazione pecuniaria di Euro 600, concedendo un volo di riprotezione.
Sennonché anche tale secondo volo subiva un ritardo grave.
Alle legittime richieste dei passegegri di una nuova compensazione attesa la novazione del contratto di trasporto, il vettore aereo si opponeva, facendo sorgere un contenzioso giudiziario.
La compagnia aerea si rifiutava di conferire il secondo risarcimento affermando che il guasto tecnico alla macchina avrebbe determinato una causa di forza maggiore, esimente di ogni compensazione pecuniaria.
La questione sottoposta alla Corte di Giustizia Europea
La Corte di Giustizia è stata interrogata sulla interpretazione delle norme contenute nel Regolamento 261/2004.
In particolare se il Regolamento 261/2004 (art. 7 paragrafo 1) vada interpretato nel senso che il passeggero, già risarcito per la cancellazione del volo, abbia diritto ad una nuova compensazione, allorché il volo alternativo offerto dalla stessa compagnia aerea, subisca un ritardo suscettibile di rimborso.
Il contesto normativo
Il quesito posto alla Corte di giustizia europea riguarda l’interpretazione dell’art. 7 in relazione all’art. 5 del Regolamento 261/2004, con riferimento ai casi di:
- negato imbarco,
- cancellazione del volo,
- ritardo prolungato.
Tale articolo prevede un risarcimento progressivo in relazione alla tratta di:
- 250 euro per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;
- 400 euro per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri;
- 600 euro per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).
La compensazione è invece esclusa ai sensi dell’art. 5 .3, nel caso sussista l’esimente della circostanza eccezionale che non si sarebbero comunque potute evitara, anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
È dovuta la doppia compensazione anche sul volo alternativo
Il iudice europeo confermato che il Regolamento europeo si applichi sempre, nel caso i passeggeri:
- dispongano di una prenotazione confermata, oppure
- siano stati trasferiti da un vettore aereo (o da un operatore turistico) dal volo per il quale possedevano una prenotazione ad un altro volo, indipendentemente dal motivo.
Pertanto il passeggero che abbia accettato il volo alternativo, ha diritto al risarcimento ulteriore se tale volo arriva a destinazione con almeno tre ore dopo l’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo.
Spetta, pertanto, la doppia compensazione al passeggero, se il ritardo si verifica sul volo di riprotezione.
Il primo considerando del richiamato regolamento comunitario è infatti quello di garantire un elevato livello di protezione, tale che non sarebbe giustificabile non applicare la compensazione pecuniaria in caso il ritardo aereo si riproponesse anche nel secondo volo a causa della responsabilità del vettore aereo.
La sentenza in commento conferma che bisogna contestare l’orientamento ostativo della magistratura che non tutelano i diritti dei passeggeri, disapplicando la normativa.
È dunque necessario affidarsi nella scelta del professionista o del servizio di assistenza ad esperti del diritto turistico, in grado di garantire una analisi personalizzata di ogni richiesta di assistenza, che non si fermano di fronte a decisioni illoghiche di chi non rispetta i diritti dei viaggiatori.
Il Team di Salvavaiggio.com ha come obiettivo principale quella di tutelare ed assistere a 360° il passeggero, delineare una strategia diretta al massimo risultato, senza mai tralasciare la finalità principale di dare voce ai passeggeri ed ai turisti.
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