Ulteriore conferma da parte del Tribunale di Roma (Sezione 11 Civile – n.103/2010 In materia di trasporto aereo), la causa di forza maggiore va ravvisata in quel fatto del tutto imprevedibile ed eccezionale, a fronte del quale l´azienda di trasporti aerei non possa in alcun modo provvedere a fornire il servizio cui si è impegnata nei confronti dell´utente, neanche ricorrendo all´offerta di un utile servizio alternativo a quello divenuto impossibile.
Per andare esente da responsabilità, spiega il Giudice capitolino, il vettore ha l´onere di provare l´eccezionalità dell´evento che ha reso impossibile la prestazione.
Rispondendo, pertanto, alla scelta di molte compagnie aeree (in particolare Easyjet) di trincerarsi verso generici richiami a scioperi, come nel caso delle avverse condizioni meteorologiche, o, ancora dei problemi tecnici, occorre valutare caso per caso, se tali eventi costituiscano per le modalità in cui essi hanno avuto luogo in concreto, circostanze assolutamente insuperabili e del tutto inevitabili.
Nel caso non venga fornita una dettagliata documentazione proveniente da autorità terze a tal fine preposte il vettore aereo non potrà in alcun modo opporsi al diritto risarcitorio del passeggero.
Ove la causa di forza maggiore fosse stata lo sciopero, spiega il giudice della 11 sezione del Tribunale di Roma, il vettore aereo avrebbe dovuto e potuto opportunamente far conoscere, ad esempio, il numero di aderenti alla protesta, il rapporto percentuale tra il numero degli scioperanti ed il totale dei lavoratori addetti al servizio interessato allo sciopero, il numero di ore di astensione dalle attività lavorative degli scioperanti.
Nel caso di guasto tecnico la compagnia aerea. avrebbe dovuto allegare e documentare la natura e l´entità del guasto si da provare l´impossibilità assoluta di fornire all´utente la prestazione alla quale si era impegnata.
In breve e concludendo sul punto va detto – a mente dell´art. 1218 c.c. – il vettore aereo, che, invocando la causa di forza maggiore, non ha assolto l´onere di provare l´impossibilità della prestazione da causa ad essa non imputabile, sarà tenuto a risarcire il danno sofferto del proprio passeggero.
Se il vettore in caso di cancellazione o ritardo prolungato del volo si è giustificata in modo generico e senza opportuna documentazione contattaci immediatamente per un consulto ed un immediata azione diretta al risarcimento del danno.
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