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Quando si subisce la cancellazione di un volo o la sua ritardata partenza è sempre necessario esaminare le cause addotte dalla compagnia aerea.

Sempre più speso le compagnie aeree richiamano il mal tempo o la nebbia per negare il dovuto risarcimento verso i passeggeri.

La nebbia è una causa di forza maggiore?

La nebbia non è sempre una causa esimente.

Gli aeromobili e soprattutto gli aeroporti sono strutturati per permettere il decollo e l’atterraggio dei voli anche in caso di poca visibilità.

Basti pensare che, soprattutto nel periodo invernale, gli aeromobili volano ad alta quota per ore attraversando banchi di nuvole anche in condizioni di visibilità estreme.

In che modo le compagnie aeree devono provare l’impossibilità di decollare o atterrare per nebbia?

Il divieto al decollo del volo deve essere dichiarato ed accertato da parte dell’Autorità di controllo dell’aeroporto di partenza o di arrivo.

In oltre, non tutti sanno che le condizioni di decollo variano in base ai c.d. minimi di decollo, anche detti minimi operativi di compagnia, stabiliti unicamente in funzione della visibilità orizzontale.

Molti aeromobili, infatti, hanno la possibilità di decollare ed atterrare anche con una visibilità limitata , fino ad un minimo di meno di 100 metri, attenti quindi quando in aeroporto vi dicono che il volo è stato cancellato per nebbia.

Il pilota di un aeromobile è dunque autorizzato ad iniziare la procedura di decollo se le condizioni meteo della pista interessata, a lui ufficialmente comunicate, sono uguali o superiori ai minimi di Compagnia.

Pertanto, è agevole per la compagnia aerea fornire ai passegegri tempestivamente la prova del diniego da parte delle Autorità al decollo, ed offrire la dovuta assistenza in caso di nebbia.

Molto spesso, i vettori aerei chiamati in giudizio a rispondere di una cancellazione  non offrono alcun elemento tecnico per accertare la sussistenza dei requisiti per partire, limitandosi a depositare delle mere schermate di computer, inidonee ad accertare o meno l’autorizzazione al decollo da parte delle Autorità aeroportuali.

Se la compagnia aerea non deposita, né indica quali siano i minimi di compagnia a per effettuare un decollo, anche in caso di visibilità ridotta, deve considerarsi responsabile della cancellazione del volo.

Salvaviaggio, tramite il proprio studio legale già nel 2015 con la Sentenza n. 14402, aveva ottenuto da parte del Tribunale di Milano la condanna della Easyjet sul presupposto che la compagnia aerea non aveva versato in causa documenti, provenienti dall’Autorità di controllo del traffico aereo, relativi a speciali disposizioni emanate[…].

Il Tribunale di Milano ha condannato la compagnia aerea a risarcire i passegegri in quanto Easyjet si era limitata a  depositare copia di schermate del computer relative al volo, cioè documentazione di formazione unilaterale ed interna della parte la cui rilevanza ed idoneità probatoria è stata sin dal primo giorno contestata da controparte, onde detti “documenti” non provano affatto che siano intervenute disposizioni amministrative recanti restrizioni dell’operatività dei voli ovvero recanti prescrizioni ulteriori (rispetto a quelle standard) in punto di operazioni prodromiche al volo […]

In tale pronuncia il Tribunale di Milano conclude affermando:

Peraltro, anche a disaminare il contenuto di dette schermate, non risulta affatto che l’autorità di controllo del traffico aereo abbia impartito il 17.12.2010 disposizioni speciali, ed imprevedibili, per l’operatività dei voli all’aeroporto di Milano Malpensa” .

Giova richiamare sul punto, anche altro similare procedimento, definito da parte del Giudice di pace di Roma, con la sentenza n. 31336/16, nel quale è stato rilevato con riferimento alla causa di giustificazione addotta da parte della compagnia aerea che “la competenza esclusiva a determinare le cause della cancellazione o il ritardo di un volo spetta al provider aeroportuale. Orbene in merito a tale circostanza, la convenuta non ha depositato alcun documento ufficiale proveniente dalle autorità aeroportuali attestante lee cause di cancellazione o di negazione al decollo del volo. Il documento allegato 1 depositato in fotocopia dalla convenuta non risulta idoneo a tale fine, in quanto proveniente da un istituto meteorologico (…)”.

Cosa devo fare se il volo è in ritardo o viene cancellato a causa della nebbia?

In caso di condizioni meteo  avverse  ricorda che hai sempre diritto a ricevere

  • l’assistenza a terra in aeroporto cibo bevande in modo adeguato all’attesa
  • Se il ritardo si protrae, la compagnia aerea deve fornirti assistenza  alberghiera garantendo anche i trasferimenti dall’Hotel all’aeroporto
  • Una dichiarazione scritta sulle cause della cancellazione da parte della compagnia aerea il motivo della cancellazione

Ricorda che l’impossibilità di decollo ed atterraggio per nebbia deve impedire il decollo di tutti gli aeromobili.

  • Verifica quindi se gli altri voli riescono a decollare regolarmente per capire l’entità della causa meteorologica.

Se altri aeromobili decollano la causa della cancellazione non può essere un impedimento meteorologico.

Come posso ottenere un risarcimento in caso di cancellazione del volo per nebbia?

Salvaviaggio ed i suoi legali svolgono in tempo reale verifiche diretta ad accertare lo stato degli operativi aeroportuali interessati, al fine di accertare la sussistenza o meno di nebbia o di altre cause meteorologiche.

Una corretta analisi preliminare è infatti essenziale al fine di ottenere un veloce risarcimento del danno da ritardo aereo.

Se vuoi sapere se hai diritto ad un immediato risarcimento inviaci la tua richiesta compilando il nostro modulo di assistenza gratuita.

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