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Stanno per iniziare le festività natalizie, accompagnate dal ponte dell’8 dicembre e come di consueto si pensa ad organizzare viaggi nel week end verso Londra, Madrid, Barcellona e New York

I vettori aerei aumentano le tratte, con centinaia di voli in partenza. Ma l’euforia legata alle vacanze natalizie e ad un imminente viaggio all’estero potrebbe essere compromessa da un ritardo una cancellazione del volo o da una errata organizzazione del viaggio acquistato.  

In caso di volo cancellato, o di una problematica nel corso del proprio viaggio è sempre bene conoscere i propri diritti e scaricare la App Salvaviaggio per una immediata assistenza.

Come ci si deve comportare in caso di volo cancellato o gravemente ritardato?

COSA SI INTENDE PER VOLO CANCELLATO?

Seppur l’intervento della Corte di giustizia Europea ha di fatto eliminato la differenziazione tra volo cancellato e volo ritardato, evidenziando solo il concetto di ritardato arrivo a destinazione, è possibile affermare che si ha una cancellazione quando il volo viene annullato e i passeggeri non vengono riprotetti con il medesimo aeromobile e medesimo orario.

In ogni caso la differenziazione tra volo ritardato e volo cancellato è stata di fatto azzerata li dove l’aeromobile arriva a destinazione con 3 ore di ritardo.

VOLO CANCELLATO, CHI HA DIRITTO Al RISARCIMENTO?

Il codice della Navigazione all’art. 941, in tema di tutela del passeggero per ritardo aereo cancellazione e perdita bagaglio,  prevede un espresso rinvio al Reg, Ce 261/04 ed alla convenzione di Montreal.

L’Enac ha racchiuso genericamente i principi di tali 2 norme in una carta dei diritti dei passeggeri, soffermandosi maggiormente sul Reg. Ce 261/04 e richiamando che in caso di ritardo grave il passeggero ha possibilità di accedere alle tutele risarcitorie previste dall’art. 22 della Convenzione di Montreal.

In sostanza, mentre il Reg. Ce 261/04 trova applicazione nei casi di voli in partenza da un volo comunitario, e di voli in arrivo su aeroporti comunitari ma, in questo secondo caso, solo se operati da vettori comunitari.

Per i casi di voli operati da parte dei compagnie aeree non comunitarie le tutele verso il passeggero vengono date dalla Convenzione di Montreal, in caso di ratifica da parte di entrambi gli Stati coinvolti, o in assenza di adesione bilaterale, da parte dell’ordinamento interno.

Importante ricordare che non si ha diritto al risarcimento se:

  • Il passeggero viaggia gratuitamente;
  • chi viaggia con tariffa ridotta non accessibile al pubblico
  • chi non viene ammesso al volo  per motivi di salute, sicurezza o poiché in possesso di documenti di viaggio non validi.

Cosa conservare per ottenere il rimborso per cancellazione del volo

La Corte di Cassazione ha confermato che per ottenere il risarcimento è sufficiente possedere:

  • biglietto aereo;
  • la prenotazione;
  • documentazione necessaria per viaggiare (passaporto o carta di identità valida per l’espatrio)
  • essere arrivati in. Aeroporto con congruo anticipo (almeno 45 minuti prima dell’orario di partenza).

L’AVVISO DI CANCELLAZIONE DA PARTE DELLA COMPAGNIA AEREA

Le compagnie aeree possono modificare o cancellare l’operativo dl volo per motivazioni operative con un termine di almeno 14 giorni (due settimane) prima della partenza.

In questi casi, se il passeggero ha ricevuto congruo anticipo la variazioni del volo o la sua cancellazione si ha diritto al rimborso del biglietto o del prezzo relativo alla parte del viaggio non effettuata.

Non sarà dovuto in questi casi alcun risarcimento, sul presupposto che second il legislatore europeo 14 giorni sono un congruo lasso temporale per poter riprogrammare il proprio volo.

I DIRITTI DEL PASSEGGERO

La Normativa europea ed internazionale indicano una serie di diritti per il passeggero.

Il regolamento 261/2004 del Parlamento Europeo, come detto, introduce una compensazione pecuniaria nel caso:

  • di cancellazione del volo con ritardo di 2, 3 e 4 ore a seconda della distanza e ,
  •  di ritardo per più di 3 ore o
  •  di imbarco negato per overbooking.

In caso di ritardo la compagnia aerea deve offrire adeguata informazione ed assistenza al passeggero.

  • Informare ogni 30 minuti i passegegri sulle cause del ritardo e sui voli sostitutivi
  • offrire bevande e/o snack e pasti in modo congruo per la durata dell’attesa;
  • garantire il pernottamento in albergo in caso di ritardi elevati e/o cancellazione del volo
  • fornire transfert da e per l’albergo

E’ sempre dovuto al passeggero la scelta tra:

  • Il rimborso integrale del prezzo del biglietto aereo in caso di rinuncia al volo;
  • L’imbarco immediato sul primo volo sostitutivo;
  • L’imbarco su un volo alternativo in una data comunque successiva, accettata dal passeggero.

La Convenzione di Montreal, prevede, altresì, all’art. 22 la possibilità per il passeggero di richiedere un risarcimento sino a 4694 DSP circa 5950 euro in caso di ritardo aereo prolungato.

COME OTTENERE IL RISARCIMENTO IN MODO SICURO

In caso di cancellazione o ritardo grave, la compagnia aerea dovrebbe, in automatico , dare tutte le informazioni al passeggero per ottenere la compensazione pecuniaria, il risarcimento del danno e il rimborso del biglietto aereo.

In pratica questo non accade mai

 Le compagnie aeree rimangono sempre silenti sui diritti dei passegegri sperando che il passeggero si dimentichi di richiedere il risarcimento che gli spetta.

Entro quanto si può richiedere il rimborso ed il risarcimento da cancellazione del volo

Il termine è di 2 anni ed è un termine perentorio.

Superato questo termine biennale il passeggero decade da ogni azione verso la compagnia aerea.

Le difficoltà legati alla complessa normativa consigliano sempre di rivolgersi ad un legale esperto di tale settore o ad un’associazione consumatori (tra le molte abbiamo selezionato Federcontribuenti) al fine di farsi assistere nell’azione risarcitoria.

A prescindere dal disagio sofferto è sempre bene considerare che  il risarcimento economico non è dovuto quando la compagnia aerea può provare che la cancellazione del volo sia stata determinata da una causa eccezionale o di forza maggiore.

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