I decreti in materia di liberalizzazioni hanno garantito una maggiore trasparenza in termini di offerte e di promozioni riguardanti i voli aerei a basso costo (low cost), tanto da indirizzare verso tale metodologia di trasporto anche i viaggiatori più esigenti.
Ed infatti seppur il servizio low cost preveda di norma delle limitazioni, come ad esempio sul cambio della data di partenza, e sul livello di confort dei servizi più basso rispetto ai voli tradizionali, non bisogna cadere nell’errore di pensare che la scelta di un volo low cost incida negativamente sui diritti fondamentali a tutela del passeggero contenuti nella specifica normativa di settore e nel codice della navigazione.
Ed infatti nonostante il principio appaia scontato, in passato anche alcuni Giudici di Pace sono caduti nell’errore di considerare il titolo di viaggio low cost meno garantito del biglietto ordinario.
Valga il vero sul punto, che né all’interno della Convenzione di Montreal, né tanto meno nel Regolamento Ce 261/2004 o nel Codice della Navigazione, vengono riportate limitazioni della responsabilità e dei doveri contrattuali dei vettori aerei che eseguono servizi c.d. low cost o voli a tariffe speciali.
In sostanza, l’unica differenza con il volo a tariffa piena è che le compagnie low cost non fanno scalo principalmente negli aeroporti centrali, ma in quelli periferici (da qui la riduzione dei costi) e utilizzano quasi unicamente internet come canale di vendita dei biglietti. Inoltre a bordo non viene offerto servizio di catering gratuito. I posti non sono assegnati secondo le preferenze del viaggiatore ma vige la regola del “chi primo arriva meglio alloggia”, ovvero chi sale prima sull’aereo può scegliersi il posto. Ed ovviamente nei voli low cost non c’è la business class.
La formula low cost, inoltre, determina limitazioni sulle condizioni di imbarco dei bagagli. Chi sceglie tale modalità di viaggio dovrà limitarsi nella scelta delle valige, atteso il limite anche nel peso dei bagagli e sul numero massimo di colli a mano.
Non è, invece, in alcun modo limitata la possibilità di richiedere il risarcimento del biglietto in caso di ritardi o cancellazione del volo, né la possibilità di richiedere il rimborso ex art. 945 cod nav. In caso di impedimento del passeggero.
Ed infatti anche per le low cost sono previste le compensazioni pecuniarie da un minimo di Euro 250 ad un massimo di Euro 600 a seconda della lunghezza della tratta. Medesime tutele e garanzie vengono riconosciute anche con riferimento alla informativa ed alla assistenza che come noto prevede pasti, bevande ed eventuale pernottamento, oltre a due telefonate e a due messaggi. Infine, se il passeggero ritiene di aver subito un grave danno per il ritardo dell’aereo, può chiedere un risarcimento fino a 4.150 DPS (circa Euro 5.000) alla compagnia. In conclusione pertanto, devono essere definitivamente disattese tutte le argomentazioni rese da parte delle compagnie aeree che svolgono attività di low cost, relative alla pretesa di non risarcibilità o non compensazione in favore del passeggero in caso di cancellazione o ritardo del volo, in quanto manifestamente contrarie alla specifica normativa di settore ed allo stesso codice della navigazione. [vai al modulo trasporto aereo]